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Massima / sintesi originale
Il progetto di accordo di adesione sottoposto alla Corte non è compatibile con l'art. 6, par. 2, TUE e con il Protocollo n. 8. Il parere individua problemi di autonomia dell'ordinamento europeo, coordinamento tra le garanzie, fiducia reciproca, rinvio pregiudiziale, art. 344 TFUE, convenuto aggiunto e previo coinvolgimento della Corte. In materia PESC rileva il controllo esterno esclusivo su taluni atti sottratti al controllo della Corte nel quadro allora esaminato.
Collegamento e impiego in Italia
Il parere riguarda il progetto di accordo sottoposto alla Corte nel 2013. Per il giurista italiano chiarisce la distinzione tra tutela convenzionale, Carta e autonomia dell'ordinamento europeo. L'art. 218, par. 11, TFUE collega al parere negativo la necessità di modificare l'accordo previsto o i Trattati prima della sua entrata in vigore.
Presupposti e limiti
È un parere, non una sentenza di condanna né un rigetto della tutela convenzionale. Riguarda il progetto esaminato nel 2014 e non attesta lo stato attuale dell'adesione o dei negoziati. Le modalità di applicazione della CEDU nel giudizio italiano richiedono una distinta ricostruzione costituzionale.
Passaggio della fonte: Punto 258 e parte conclusiva del parere.
Collegamenti
Temi e parole chiave: adesione dell'unione alla cedu · autonomia del diritto dell'unione · art. 6 tue · art. 53 cedu · art. 53 carta · fiducia reciproca · protocollo 16 · art. 344 tfue · pesc