La lieve entità del fatto tra offensività concreta e limiti del dato quantitativo nella giurisprudenza più recente della Cassazione

A cura dell’Avv. Giuseppe Raimondi

 

Nota a sentenza – Cass. pen., Sez. VI, 5 marzo 2024, n. 24383

Abstract

La Cassazione (Sez. VI, 5 marzo 2024, n. 24383) annulla la decisione di merito che aveva escluso la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sulla base del solo dato quantitativo della sostanza stupefacente. La Corte ribadisce che la valutazione deve essere complessiva e radicata nell’offensività concreta, valorizzando gli indici di modesta portata dell’attività di spaccio e richiamando i principi di proporzionalità delineati dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale.


1. Premessa e inquadramento della vicenda

La pronuncia si inserisce nel dibattito, tuttora vivace, relativo alla natura e ai confini applicativi della fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il caso riguardava la condanna dell’imputato per detenzione di hashish e marijuana a fini di cessione, con esclusione in appello dell’ipotesi autonoma di minore gravità sulla base del solo dato ponderale della sostanza sequestrata. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, insistendo sulla modesta portata dell’attività contestata.

2. I principi affermati dalla Suprema Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio, censurando un’impostazione che riduce la valutazione della lieve entità al solo profilo quantitativo. Il Collegio richiama il percorso tracciato dalle Sezioni Unite (sent. n. 35737/2010, Rico), secondo cui la fattispecie è riconoscibile solo quando la condotta esprima una “minima offensività penale”, desumibile attraverso:

  • dato qualitativo della sostanza;
  • dato quantitativo;
  • mezzi, modalità e circostanze dell’azione.

L’approdo nomofilattico esclude automatismi e impone una valutazione casistica, orientata alla complessiva portata lesiva della condotta.

3. Gli indici rivelatori della marginalità della condotta

Nel caso concreto la Corte evidenzia elementi che convergono verso la marginalità dell’attività:

  • quantità di principio attivo obiettivamente esigua;
  • assenza di contesto organizzato o stabile;
  • mancanza di strumenti per il confezionamento;
  • assenza di somme riconducibili a un’attività lucrativa significativa; il possesso di soli cinquanta euro è considerato sintomo di limitate capacità operative.

Tali elementi sono compatibili con la nozione di “piccolo spaccio”, frequentemente richiamata dalla giurisprudenza come contesto favorevole alla configurazione del comma 5.

4. Il richiamo al monito della Corte costituzionale

Di rilievo è il richiamo alla Corte costituzionale (sent. n. 179/2017), la quale — pur non dichiarando l’incostituzionalità del trattamento previsto dal comma 1 — ha segnalato l’urgenza di interventi volti a ristabilire la proporzionalità tra offesa e pena. La Cassazione interpreta tale monito alla luce del principio di offensività, ricercando un’interpretazione del comma 5 che eviti sproporzioni punitive.

5. Il ruolo sistemico dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

La pronuncia valorizza l’elasticità strutturale del comma 5 e il suo ruolo di modulatore del disvalore, impedendo che condotte realmente modeste vengano assorbite dall’ampia forbice edittale del comma 1. La Corte si pone in contrasto con approcci che privilegiano il solo dato ponderale, ribadendo la funzione del comma 5 come contrappeso sistemico.

6. Considerazioni conclusive

La sentenza riafferma il dovere del giudice di merito di adottare un modello integrato di valutazione, in cui qualità e quantità della sostanza, modalità operative, disponibilità economica, intensità e stabilità dei contatti e capacità di approvvigionamento concorrono alla misurazione dell’effettiva offensività. L’applicazione del comma 5 che ne deriva è coerente con la ratio dell’istituto e con i principi costituzionali.

Scarica Testo Sentenza

Pubblicato su Euroleg.it

Processo civile telematico: buste fino a 60 MB e come adeguare Outlook

a cura dell’Avv. Alessandro Savoca – www.euroleg.it

Dal 30 settembre 2024 è cambiata, in meglio, la vita di chi deposita atti nel Processo Civile Telematico: il limite massimo di dimensione dell’atto cifrato (Atto.enc) è stato portato a 60 MB, contro i 30 MB del passato.

Una novità non banale per chi vive di fascicoli pesanti, allegati tecnici e scansioni infinite.


1. La novità ministeriale: Atto.enc fino a 60 MB

Con il Provvedimento DGSIA del 7 agosto 2024, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia e divenuto efficace dal 30 settembre 2024, sono state aggiornate le specifiche tecniche del PCT, raddoppiando la capienza massima dell’atto cifrato depositabile telematicamente (da 30 MB a 60 MB).

Successivamente, con una nota del 16 settembre 2024 il DGSIA ha chiarito un punto cruciale:
il limite di 60 MB si riferisce non alla “busta telematica” in senso lato (PEC), ma al file Atto.enc generato dal redattore.

In sintesi operativa:

  • il file Atto.enc (che contiene atto + allegati, cifrati) non può superare 60 MB;

  • la PEC effettiva sarà più pesante (in media +30/35%) per effetto della codifica base64, quindi non allarmatevi se la busta finale “pesa” molto più di 60 MB nella casella.

Come fare con procedimenti ricchi di allegati “pesanti”? E se il mio programma ha impostato il limite di 30 MB?


2. Cosa cambia per lo studio legale (in concreto)

Per la practice quotidiana questo significa:

  • meno necessità di frazionare gli allegati in mille buste complementari;

  • maggiore agio per depositare:

    • scansioni un po’ più “generose”,

    • documentazione tecnica,

    • allegati multipli anche in unico invio;

  • possibilità di sfruttare meglio anche i nuovi formati ammessi (PDF/A, file multimediali, ecc.), introdotti dallo stesso pacchetto di specifiche.

Attenzione però: il fatto che il Ministero ti consenta 60 MB di Atto.enc non significa che qualsiasi client di posta (Outlook, Thunderbird, webmail) sia automaticamente allineato, né che tutti i server PEC terzi adottino gli stessi limiti.

Per questo, oltre alla parte “server side” (PEC/provider), vale la pena dare un’occhiata anche al blocco locale di Outlook.


3. Outlook e allegati “grandi”: perché ti blocca prima del server

Outlook ha un suo limite interno di dimensione degli allegati: anche se il tuo server/PEC accetta 60 MB (o più), il client potrebbe:

  • impedirti di allegare il file,

  • o restituirti messaggi tipo “il file allegato supera il limite consentito dall’amministratore”.

Questo è un vincolo lato client, configurabile via registro di sistema (Windows).

⚠️ Disclaimer tecnico
Le indicazioni che seguono sono riferite alla versione Microsoft 365 / Office 16.0 su Windows 11.
Su versioni diverse di Office/Windows, i percorsi nel registro e i limiti effettivi possono variare.
Prima di toccare il registro:
– fate un backup o fate intervenire il vostro responsabile IT / sistemista;
– se siete in ambiente aziendale gestito, verificate le policy interne (Group Policy, MDM ecc.).


4. Come aumentare il limite allegati in Outlook (lato client)

4.1. Obiettivo

Allineare Outlook al nuovo scenario PCT, alzando o eliminando il limite di dimensione degli allegati sul client, in modo da:

  • evitare blocchi “preventivi” di Outlook,

  • lasciare che sia il server PEC a decidere se il messaggio è troppo grande.

4.2. Passi operativi (Office 365 / 2016/2019/2021 su Windows 11)

  1. Chiudi Outlook.

  2. Apri l’editor del registro:

    • premi Win + R

    • digita regedit

    • premi Invio.

  3. Naviga fino a questa chiave:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Preferences

    Se la chiave Preferences non esiste, creala:
    tasto destro su OutlookNuovo → Chiave → nome: Preferences.

  4. Nella chiave Preferences, crea un nuovo valore DWORD (32 bit):

    • tasto destro nel riquadro di destra → Nuovo → Valore DWORD (32 bit)

    • nome del valore: MaximumAttachmentSize

  5. Configura il valore:

    • doppio clic su MaximumAttachmentSize;

    • Base: Decimale;

    • Dati valore:

      • per un limite simile ai 60 MB: 60000
        (sono KB → circa 58–59 MB effettivi lato Outlook);

      • oppure 0 per nessun limite lato Outlook
        (in tal caso, l’unico “tappo” rimane il server PEC).

  6. Conferma con OK, chiudi l’Editor del Registro.

  7. Riapri Outlook e prova ad allegare i file più pesanti.

🔎 Nota pratica
– Se metti 60000, Outlook inizierà a permettere allegati fino a circa 60 MB.
– Se metti 0, Outlook smette di limitare; potrebbero però intervenire:
– i limiti del server PEC del mittente,
– i limiti del server di destinazione (che possono essere più bassi).


5. Coordinare studio, PEC e PCT

Per avere una filiera davvero coerente con il nuovo quadro ministeriale, nel concreto conviene:

  1. Verificare i limiti lato PEC/provider
    Chiedere al gestore PEC qual è il massimo per singolo messaggio (molti provider si attestano tra 30 e 100 MB totali).

  2. Adeguare Outlook lato client, come visto sopra, per evitare blocchi inutili.

  3. Ottimizzare comunque i file, perché 60 MB non sono infiniti:

    • scansioni a 150 dpi, bianco e nero ove possibile;

    • evitare PDF “fotocopia” giganteschi;

    • usare compressione intelligente quando non si sacrifica la leggibilità.

  4. Usare i depositi complementari quando si va oltre i 60 MB di Atto.enc:
    la normativa e le specifiche tecniche continuano a prevederli proprio come “valvola di sicurezza” per fascicoli molto pesanti.


6. Conclusione: più spazio, ma serve governance

L’aumento a 60 MB dell’Atto.enc nel PCT è una buona notizia: meno frammentazione, meno tempo speso a litigare con il redattore e con la PEC.

Perché il beneficio sia reale, però, serve:

  • coinvolgere l’IT dello studio per allineare i limiti di Outlook e delle caselle PEC;

  • mantenere una disciplina digitale (file ragionevoli, scansioni ottimizzate, uso consapevole dei complementari);

  • ricordare che, anche con più spazio, la responsabilità sulla corretta gestione dei depositi rimane in capo al difensore.

Da parte nostra, come euroleg.it, continueremo a monitorare le evoluzioni tecniche del PCT e a tradurle in istruzioni operative “da studio”, il più possibile vicine ai problemi reali di chi tutti i giorni deposita, notifica, scarica e litiga con le buste telematiche.

Confisca e diritto di proprietà: la CEDU torna sul caso italiano (Tartamella e altri c. Italia)

Tartamella e altri c. Italia (CEDU, 23 ottobre 2025)
A cura dell’Avv. Alessandro Savoca – nota a sentenza su un caso dell’Avv. Pina Di Credico

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è tornata a pronunciarsi sul sistema italiano delle confische “per equivalente”, un meccanismo spesso usato per colpire i patrimoni di familiari o terzi ritenuti meri intestatari (“prestanome”) dei beni del reo. Nel caso Tartamella e altri c. Italia, Strasburgo ha riaffermato un principio cardine: la confisca è ammissibile solo se lo Stato dimostra, con elementi oggettivi e non presuntivi, che i beni confiscati erano realmente nella disponibilità dell’autore del reato.

La Corte ha ritenuto che, nel caso delle prime due ricorrenti, le autorità nazionali non avessero provato in modo sufficiente il collegamento sostanziale tra i beni sequestrati e le condotte del padre, limitandosi a valorizzare la parentela e la carenza di mezzi economici. Così facendo, le corti interne hanno violato l’articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, che tutela il diritto al pacifico godimento dei beni.


La prospettiva dell’Avv. Pina Di Credico: tra confisca, equo processo e diritti fondamentali

L’Avv. Pina Di Credico, che da anni segue procedimenti in materia di ricorsi alla CEDU e diritto penale europeo, sottolinea come la sentenza riaffermi un principio essenziale:

“La confisca non può essere usata come scorciatoia investigativa o strumento di punizione collettiva. Ogni misura patrimoniale deve fondarsi su una prova autonoma e verificabile della reale disponibilità del bene”.

Il ragionamento della Corte mette in luce la tensione tra l’esigenza di reprimere il profitto del crimine e quella di tutelare i terzi estranei, specie in ambito familiare. È qui che la giurisprudenza europea – e l’esperienza di professionisti come la Di Credico – offre una bussola per orientare le difese dinanzi ai tribunali italiani e, se necessario, a Strasburgo.


Confisca e garanzie procedurali: il ruolo dell’articolo 6 CEDU

Un secondo profilo del caso Tartamella riguarda l’accesso effettivo al giudice (articolo 6 CEDU) da parte dei terzi che subiscono la confisca di beni formalmente propri. La Corte ha riconosciuto la compatibilità del sistema italiano solo laddove il terzo abbia una possibilità reale e concreta di far valere il proprio diritto di proprietà, anche nella fase esecutiva.

La pronuncia diventa così un punto di riferimento per la difesa tecnica: nelle parole dell’Avv. Di Credico, “il difensore deve vigilare che le sedi nazionali garantiscano un contraddittorio effettivo e un giudice realmente terzo, capace di riesaminare i fatti e non solo ratificare decisioni già prese in sede penale”.


Implicazioni pratiche e linee di difesa

La decisione Tartamella apre la strada a nuovi margini di ricorso, soprattutto per i casi di:

  • confisca per equivalente disposta verso coniugi o figli non coinvolti nel reato;

  • mancanza di prova della “disponibilità” effettiva del bene in capo all’imputato;

  • assenza di contraddittorio pieno nella fase di sequestro e confisca;

  • violazione del principio di proporzionalità tra illecito e sacrificio patrimoniale.

Per gli avvocati che operano nel campo della tutela dei diritti fondamentali, la sentenza costituisce un tassello importante nel dialogo tra diritto penale interno e diritto convenzionale europeo.


In sintesi

Il caso Tartamella conferma che la CEDU resta un presidio concreto di legalità sostanziale: anche quando si tratta di misure patrimoniali, il diritto di proprietà e il giusto processo non possono essere sacrificati sull’altare dell’efficienza repressiva.

Con l’analisi dell’Avv. Pina Di Credico, il contributo di Euroleg.it si inserisce nel dibattito europeo sulla proporzionalità della confisca, offrendo ai professionisti del diritto un punto d’osservazione tecnico e divulgativo insieme.

Di seguito il testo della decisione.

Rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare dopo Cass. Sez. Un. 23093/2025

Può sembrare paradossale, ma non sempre la proprietà è un vantaggio. Ci sono casi pratici in cui il mantenimento di un immobile può diventare un onere: pensiamo a terreni franosi gravati da vincoli di inedificabilità, a ruderi pericolanti che richiedono costose messe in sicurezza, o a fabbricati abusivi oggetto di ordinanza di demolizione. In questi scenari il proprietario, invece di sostenere costi sproporzionati o rischiare responsabilità civili e penali, potrebbe voler rinunciare alla proprietà. Ma come si fa giuridicamente? E lo Stato è obbligato ad accettare?

Con la sentenza Cass. Sez. Unite civ., 11 agosto 2025, n. 23093 la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza, confermando l’ammissibilità della cosiddetta rinuncia abdicativa: un atto unilaterale, non recettizio e non traslativo, che determina l’acquisto automatico del bene da parte dello Stato ex art. 827 c.c.

Quadro normativo e giurisprudenziale

La rinuncia abdicativa richiede forma scritta ad substantiam (art. 1350 n. 5 c.c.) e trascrizione nei registri immobiliari contro il rinunciante (art. 2643 c.c.). Non è necessario il consenso dello Stato, ma restano fermi gli obblighi e le responsabilità maturate prima della rinuncia (es. imposte pregresse, responsabilità per danni già verificatisi).

La giurisprudenza aveva già ammesso rinunce a diritti reali parziali (Cass. 4945/1996; Cass. SU 7098/2011), ma la pronuncia del 2025 estende in modo organico il principio alla proprietà piena, sciogliendo i dubbi sollevati da dottrina e giurisprudenza di merito.

La pronuncia Cass. SU 23093/2025

Le Sezioni Unite, chiamate a decidere su due rinvii pregiudiziali dei Tribunali di L’Aquila e Venezia, hanno affermato che:

“La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è atto unilaterale non recettizio, idoneo a produrre l’acquisto ex lege del bene da parte dello Stato, salvo limiti derivanti da norme speciali e dal necessario rispetto dei valori costituzionali e del diritto europeo”.

La Corte ha respinto le tesi che invocavano la nullità dell’atto per frode alla legge o abuso del diritto, precisando che il giudice potrà valutarne la meritevolezza solo in casi eccezionali, quando l’operazione si ponga in “netto e irriducibile contrasto con gli interessi pubblici e collettivi”.

Impatti sull’edilizia abusiva e sui vincoli

La rinuncia non elide gli ordini di demolizione (art. 31 d.P.R. 380/2001): il Comune potrà comunque procedere all’acquisizione gratuita e alla demolizione a spese del responsabile. Analogamente, la confisca urbanistica (art. 44, co. 2, T.U. Edilizia) resta applicabile se vi è accertamento penale di lottizzazione abusiva, in coerenza con gli standard della Corte EDU (sentenze Sud Fondi, Varvara, G.I.E.M.).

Per immobili vincolati (paesaggistici o culturali – d.lgs. 42/2004) la rinuncia non estingue l’obbligo di conservazione e tutela: il nuovo titolare pubblico subentra nella gestione, ma può agire per il recupero delle spese.

Multiproprietà e timeshare

Nella multiproprietà reale, la rinuncia alla quota determina l’accrescimento delle altre quote ex art. 1104 c.c., liberando il rinunciante dagli oneri solo per il futuro.

Nella multiproprietà contrattuale (d.lgs. 79/2011), la rinuncia si configura come esercizio del diritto di recesso, con le forme e i termini previsti a tutela del consumatore.

Indicazioni operative per notai e PA

Due diligence preventiva: verificare vincoli urbanistici e paesaggistici prima della stipula.

Comunicazione al Demanio: buona prassi informare l’Agenzia del Demanio, anche se non è necessaria la sua accettazione.

Rischi fiscali: restano dovute IMU e altre imposte fino alla data di trascrizione.

Responsabilità civili: il rinunciante non è liberato per danni pregressi (artt. 2051-2053 c.c.).

Immobili abusivi: la rinuncia non ferma i procedimenti repressivi; l’ente potrà comunque agire per il recupero delle spese.

Aste giudiziarie: chi acquista immobili già rinunciati deve verificare che la trascrizione non abbia trasferito il bene allo Stato, pena nullità del trasferimento.

Risarcimento danni e fonti euro-unitarie: la Cassazione n. 13518/2025 si discosta dalle sentenze di “San Martino”

A cura dell’Avv. Alessandro Savoca

 

Con l’ordinanza n. 13518 del 20 maggio 2025, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione affronta in profondità il tema della risarcibilità dei danni da inadempimento contrattuale, con specifico riferimento alla negata portabilità del numero telefonico. La pronuncia si distingue per l’adozione di una prospettiva coerente con le fonti euro-unitarie, in particolare la direttiva 2002/22/CE, nonché con il regolamento AGCOM n. 73/11/CONS, elevato a parametro rilevante anche in sede giurisdizionale.

 

Tale orientamento si pone in significativa discontinuità rispetto alle note sentenze di San Martino del 2008, che avevano codificato un sistema chiuso di risarcibilità del danno non patrimoniale, subordinandolo alla lesione di diritti inviolabili della persona.

 

1. Il fatto: la mancata portabilità di un numero storico

Nel caso di specie, una consumatrice aveva convenuto in giudizio un operatore telefonico per ottenere la risoluzione di un contratto di servizi integrati (Homepack) e il risarcimento del danno derivante dalla disattivazione della linea e dal mancato trasferimento del numero utilizzato da oltre trent’anni. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, riconoscendo la responsabilità dell’operatore. La Corte d’Appello, pur confermando la risoluzione, negava il risarcimento per presunta carenza probatoria.

2. Il ruolo delle fonti euro-unitarie: da norme di settore a parametro risarcitorio

Nel ribaltare la decisione, la Corte di Cassazione afferma che:

> “La delibera AGCOM n. 73/11/CONS non si limita ad avere una funzione deflattiva in sede stragiudiziale, ma costituisce parametro normativo vincolante anche in sede giudiziale, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 259/2003.”

E ancora:

> “Il diritto dell’utente-consumatore a mantenere il proprio numero è garantito espressamente dall’art. 30, comma 2, della Direttiva 2002/22/CE.”

La Cassazione valorizza dunque la portabilità del numero come diritto sostanziale, non riducibile a una mera prestazione accessoria, ma come oggetto essenziale della prestazione contrattuale, in quanto tale tutelato anche a livello sovranazionale.

3. La centralità dell’interesse non patrimoniale

Ciò che rende paradigmatica questa ordinanza è la rivalutazione dell’interesse non patrimoniale nel rapporto obbligatorio, operata superando la rigidità delle San Martino. Infatti, la Corte richiama l’art. 1174 c.c., secondo cui:

> “La prestazione deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.”

Ne consegue che il danno da inadempimento può includere la lesione dell’interesse relazionale, identitario o organizzativo (es. utilizzo del numero da parte di personale sanitario), e che tale danno, pur non misurabile in senso stretto, è risarcibile anche in via equitativa, purché fondato su circostanze concrete e presumibili.

4. La cesura rispetto alle “San Martino”

Le Sezioni Unite del 2008, con le cd. sentenze di San Martino (Cass. S.U. nn. 26972–26975/2008), avevano limitato la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi di lesione di diritti inviolabili della persona, riconosciuti dalla Costituzione o da fonti sovranazionali vincolanti.

Tuttavia, la pronuncia in commento si discosta da tale schema per almeno tre motivi:

Riconosce rilievo autonomo all’interesse non patrimoniale contrattuale, senza subordinare il risarcimento alla lesione di un diritto inviolabile;

Integra nel ragionamento la normativa euro-unitaria, la quale garantisce diritti “funzionali” di tipo economico-sociale, non sempre ricondotti al paradigma della dignità costituzionale;

Ammette la valutazione equitativa anche in assenza di prova specifica, qualora il danno sia difficilmente quantificabile, purché la lesione emerga da un quadro probatorio fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.

5. Verso un nuovo equilibrio: equità e diritto europeo

La Cassazione richiama la giurisprudenza più recente, anche delle Sezioni Unite (es. ord. n. 5992/2025), ribadendo che:

> “Il danno non patrimoniale si articola nella duplice dimensione del danno relazionale e del danno morale, e la sua prova può avvenire anche per presunzioni.”

L’equità non è più un ripiego, bensì una tecnica valutativa che mira a ristorare integralmente il pregiudizio, secondo una misura “socialmente adeguata”, tenuto conto del contesto concreto e delle esigenze di uniformità nazionale (Cass. n. 12408/2011).

6. Conclusioni: una svolta giurisprudenziale dal respiro europeo

L’ordinanza n. 13518/2025 segna un punto di svolta: da un lato rafforza la tutela del consumatore e la funzione delle fonti euro-unitarie nella disciplina contrattuale; dall’altro lato, rimette in discussione la rigidità delle San Martino, proponendo una visione più flessibile e aderente alla realtà delle relazioni obbligatorie.

In definitiva, si tratta di una pronuncia che “europeizza” il diritto civile, promuovendo un’interpretazione coerente con i principi di effettività, adeguatezza e proporzionalità, capace di cogliere l’evoluzione del danno nel contesto dei servizi regolati e dell’economia digitale.


Il figlio della volontà: la Corte costituzionale e la filiazione omogenitoriale. Commento alla sentenza n. 68/202

A cura di Avv. Alessandro Savoca

Con la pronuncia n. 68/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui non consente il riconoscimento dello status di figlio anche della madre intenzionale, qualora entrambe le donne abbiano condiviso il progetto genitoriale attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) praticate legittimamente all’estero. La decisione accoglie il monito già espresso nella sentenza n. 32/2021, riconoscendo che “non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa” (sent. n. 68/2025, § 1.3).

I fondamenti costituzionali e convenzionali

La Corte ha ritenuto violati:

l’art. 2 Cost., per la lesione dell’identità personale del minore;

l’art. 3 Cost., per l’irragionevole disparità di trattamento tra figli di coppie omosessuali e eterosessuali;

l’art. 30 Cost., per la negazione dei diritti genitoriali e della bigenitorialità effettiva.

Sono inoltre richiamati, quali parametri interposti dell’art. 117, co. 1, Cost.:

gli artt. 8 e 14 CEDU, che tutelano la vita familiare e vietano discriminazioni (Corte EDU, X e altri c. Austria, 19 febbraio 2013; Taddeucci e McCall c. Italia, 30 giugno 2016);

l’art. 24, § 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (“ogni bambino ha diritto a intrattenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori”);

gli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che impongono il diritto del minore a preservare nome, identità e relazioni familiari;

gli artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 1996), che impongono decisioni giurisdizionali orientate al superiore interesse del minore.

Dal consenso alla responsabilità genitoriale

La Corte ribadisce che la responsabilità genitoriale scaturisce dalla volontà procreativa: “volontà che porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata” (sent. n. 127/2020). Già con la sentenza n. 230/2020 si affermava che “il consenso prestato alla PMA costituisce titolo per l’assunzione di responsabilità”, concetto qui pienamente recepito: “il riconoscimento dello status di figlio può prescindere dal contributo biologico e fondarsi sul consenso informato e condiviso” (§ 6).

Insufficienza strutturale dell’adozione in casi particolari

Viene giudicata inidonea la disciplina dell’art. 44, co. 1, lett. d), l. 184/1983, anche alla luce della sentenza n. 79/2022 e della Cass., Sez. Un., n. 38162/2022, perché subordinata all’iniziativa volontaria della madre intenzionale e caratterizzata da tempi lunghi, incertezza e revocabilità (v. anche Cass. civ., sez. I, ord. 29 agosto 2023, n. 25436). Il figlio non può dipendere dalla permanenza del consenso di chi ha già condiviso il progetto genitoriale e la decisione procreativa.

L’unicità dello status di figlio

Nel solco della riforma della filiazione (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013), la Corte richiama il principio per cui “tutti i figli hanno lo stesso status giuridico” (art. 315 c.c.) e ribadisce che ogni preclusione automatica al riconoscimento – come nel caso di figli nati da incesto, v. sent. n. 494/2002 – è contraria al principio di eguaglianza e all’interesse del minore.

Nessun controinteresse legittimo

Il bilanciamento tra interessi costituzionali viene negato in radice: “non si pone un problema di bilanciamento […] non è ravvisabile alcun controinteresse di peso” (§ 12). È anzi espressamente esclusa ogni assimilazione con la gestazione per altri, che invece pone “un tema di ordine pubblico e dignità della donna” (Cass. n. 38162/2022; Corte cost., n. 272/2017; n. 33/2021).

Conclusioni: il diritto a nascere figlio

Questa decisione, strutturata con rigore e profondità, rafforza la centralità costituzionale dell’interesse del minore, inteso come diritto a un’identità relazionale riconosciuta. È un riconoscimento al tempo stesso giuridico, simbolico e affettivo: il figlio è di chi ha scelto di esserlo, e questa volontà ha forza costitutiva.


In un sistema in cui la legge tace e le prassi divergono, è ancora una volta la Corte a tracciare la rotta, affermando che il diritto del minore a nascere figlio – anche della madre intenzionale – non è una concessione, ma un diritto fondamentale.

La Cassazione sui processi “Pinto su Pinto”: principi e tenuta costituzionale della doppia tutela temporale contro l’irragionevole durata dei procedimenti

 a cura dell’Avv. Alessandro Savoca 

1. Premessa – La parabola giurisprudenziale del “Pinto su Pinto”

Con l’ordinanza n. 12113/2025 del 07/05/2025 (testo in calce), la Corte di Cassazione ha integralmente confermato il principio di diritto da tempo sostenuto dal nostro studio legale: il procedimento instaurato ai sensi della Legge n. 89/2001 (cd. “Pinto”) costituisce un ordinario processo di cognizione, e come tale è soggetto al parametro costituzionale e convenzionale della durata ragionevole.

La decisione, resa in un caso seguito in tutte le fasi dal nostro studio, riconosce non solo la legittimità del cosiddetto “Pinto su Pinto”, ma anche la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da numerosi ricorrenti vittime di un sistema che, nel tempo, ha tradito la sua funzione riparatoria per trasformarsi – paradossalmente – in fonte di ulteriore pregiudizio.

La questione, apparentemente paradossale, ha in realtà origini sistemiche ben radicate e di rilevanza multilivello, coinvolgendo:

  • il principio di effettività della tutela giurisdizionale;

  • l’art. 6 § 1 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo;

  • l’art. 24 Cost.;

  • l’obbligo positivo dello Stato di garantire esecuzione tempestiva delle proprie condanne pecuniarie.


2. Il caso: un gruppo di 61 ricorrenti e tre gradi di giudizio interni

Nel caso oggetto dell’ordinanza in commento, un gruppo di 61 soggetti, già beneficiari di un provvedimento di equa riparazione per la durata irragionevole di procedimenti civili, ha introdotto un secondo ricorso ex L. 89/2001, lamentando il superamento del termine ragionevole anche nella procedura “Pinto” originaria.

Il decreto della Corte d’Appello di Perugia (2022) ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto all’equa riparazione. Successivamente, l’opposizione del Ministero della Giustizia è stata rigettata.

Il Ministero ha quindi proposto ricorso in Cassazione (R.G. 14799/2023), deducendo violazione dell’art. 2, comma 2-septies della L. 89/2001, sostenendo che i ricorrenti avrebbero tratto vantaggio dalla durata del procedimento originario, potendone così protrarre gli effetti.


3. Il principio di infondatezza del vantaggio temporale

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, riaffermando un principio fondamentale:

l’equa riparazione non può essere esclusa sulla base di un presunto “vantaggio” derivante dalla durata irragionevole del processo.

Infatti, come rilevato dalla Corte d’Appello e condiviso dai controricorrenti, la protrazione temporale del giudizio originario è dipesa:

  • dalla necessità di attendere la sentenza della Corte Costituzionale n. 34/2019 (incostituzionalità dell’istanza di prelievo nei giudizi amministrativi);

  • da elementi processuali estranei alla volontà dei ricorrenti;

  • da una situazione sistemica già sanzionata dalla Corte EDU nel leading case Cocchiarella c. Italia (2006).


4. Il precedente della Corte EDU e l’inadempimento interno

La Corte EDU, nella decisione D’Alba c. Italia e altri (ric. n. 58442/09), aveva già accertato la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU a causa del mancato pagamento nei termini di sei mesi di un decreto “Pinto” esecutivo.

Lo Stato italiano ha presentato una dichiarazione unilaterale, impegnandosi a versare gli importi sia convenzionali (200 euro) sia interni (come da decreto nazionale), entro tre mesi.

Questa pronuncia ha rafforzato ex post la fondatezza della pretesa risarcitoria dei ricorrenti, confermando che la non esecuzione tempestiva dei decreti Pinto è essa stessa una violazione autonoma dei diritti umani.


5. Rilevanza pratica della decisione della Cassazione

La pronuncia della Cassazione non si limita a ribadire la legittimità del “Pinto su Pinto”, ma:

  • valorizza la continuità della tutela giurisdizionale anche quando oggetto è una pronuncia precedente già risarcitoria;

  • riconosce implicitamente il carattere strutturale dell’inadempimento statale;

  • qualifica la durata del procedimento Pinto come autonomamente lesiva, se non contenuta entro margini ragionevoli.

Ne consegue che il meccanismo della L. 89/2001 non può essere sterilizzato nel suo effetto di garanzia, anche se l’oggetto del processo è, a sua volta, un risarcimento per irragionevole durata.


6. Conclusioni

La decisione in commento riafferma il ruolo centrale della Corte di Cassazione nella tutela dei diritti fondamentali processuali, coniugando la giurisprudenza interna con quella europea.
Il procedimento “Pinto su Pinto” non è una tautologia, ma una forma di autotutela del cittadino, costretto a ricorrere più volte contro l’inerzia dello Stato, in un cortocircuito che si risolve solo nel riconoscimento della fondatezza di ogni anello della catena.