A cura dell’Avv. Giuseppe Raimondi —
Nota a sentenza – Cass. pen., Sez. VI, 5 marzo 2024, n. 24383
Abstract
La Cassazione (Sez. VI, 5 marzo 2024, n. 24383) annulla la decisione di merito che aveva escluso la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sulla base del solo dato quantitativo della sostanza stupefacente. La Corte ribadisce che la valutazione deve essere complessiva e radicata nell’offensività concreta, valorizzando gli indici di modesta portata dell’attività di spaccio e richiamando i principi di proporzionalità delineati dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale.
1. Premessa e inquadramento della vicenda
La pronuncia si inserisce nel dibattito, tuttora vivace, relativo alla natura e ai confini applicativi della fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il caso riguardava la condanna dell’imputato per detenzione di hashish e marijuana a fini di cessione, con esclusione in appello dell’ipotesi autonoma di minore gravità sulla base del solo dato ponderale della sostanza sequestrata. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, insistendo sulla modesta portata dell’attività contestata.
2. I principi affermati dalla Suprema Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio, censurando un’impostazione che riduce la valutazione della lieve entità al solo profilo quantitativo. Il Collegio richiama il percorso tracciato dalle Sezioni Unite (sent. n. 35737/2010, Rico), secondo cui la fattispecie è riconoscibile solo quando la condotta esprima una “minima offensività penale”, desumibile attraverso:
- dato qualitativo della sostanza;
- dato quantitativo;
- mezzi, modalità e circostanze dell’azione.
L’approdo nomofilattico esclude automatismi e impone una valutazione casistica, orientata alla complessiva portata lesiva della condotta.
3. Gli indici rivelatori della marginalità della condotta
Nel caso concreto la Corte evidenzia elementi che convergono verso la marginalità dell’attività:
- quantità di principio attivo obiettivamente esigua;
- assenza di contesto organizzato o stabile;
- mancanza di strumenti per il confezionamento;
- assenza di somme riconducibili a un’attività lucrativa significativa; il possesso di soli cinquanta euro è considerato sintomo di limitate capacità operative.
Tali elementi sono compatibili con la nozione di “piccolo spaccio”, frequentemente richiamata dalla giurisprudenza come contesto favorevole alla configurazione del comma 5.
4. Il richiamo al monito della Corte costituzionale
Di rilievo è il richiamo alla Corte costituzionale (sent. n. 179/2017), la quale — pur non dichiarando l’incostituzionalità del trattamento previsto dal comma 1 — ha segnalato l’urgenza di interventi volti a ristabilire la proporzionalità tra offesa e pena. La Cassazione interpreta tale monito alla luce del principio di offensività, ricercando un’interpretazione del comma 5 che eviti sproporzioni punitive.
5. Il ruolo sistemico dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La pronuncia valorizza l’elasticità strutturale del comma 5 e il suo ruolo di modulatore del disvalore, impedendo che condotte realmente modeste vengano assorbite dall’ampia forbice edittale del comma 1. La Corte si pone in contrasto con approcci che privilegiano il solo dato ponderale, ribadendo la funzione del comma 5 come contrappeso sistemico.
6. Considerazioni conclusive
La sentenza riafferma il dovere del giudice di merito di adottare un modello integrato di valutazione, in cui qualità e quantità della sostanza, modalità operative, disponibilità economica, intensità e stabilità dei contatti e capacità di approvvigionamento concorrono alla misurazione dell’effettiva offensività. L’applicazione del comma 5 che ne deriva è coerente con la ratio dell’istituto e con i principi costituzionali.