Versione beta
Massima / sintesi originale
Il richiamo alla CEDU nell'art. 6, par. 3, TUE non impone al giudice di applicare direttamente la Convenzione disapplicando la legge nazionale incompatibile. Su una distinta questione, l'art. 11 della direttiva 2003/109 osta al trattamento diverso del soggiornante di lungo periodo nel riparto del sussidio abitativo, se il beneficio rientra nelle categorie protette e non opera una deroga consentita. L'art. 34 della Carta orienta l'individuazione delle prestazioni essenziali; gli accertamenti spettano al giudice nazionale.
Collegamento e impiego in Italia
Per il solo contrasto con la CEDU distinguere il percorso italiano: tentativo di interpretazione conforme e, quando il contrasto rilevante non sia superabile, questione di costituzionalità ex art. 117, primo comma, Cost. Per il sussidio abitativo verificare invece status di soggiornante di lungo periodo, ambito dell'art. 11 della direttiva 2003/109 ed eventuale deroga consentita, senza confondere questa distinta base europea con la CEDU.
Presupposti e limiti
Distinguere la risposta sul rapporto con la CEDU da quella sulla parità di trattamento di fonte UE. Non ogni beneficio sociale ricade nell'art. 11; d'altra parte la parità non è sempre circoscritta alle sole prestazioni essenziali, che rilevano specificamente per il limite alla deroga del paragrafo 4. Non omettere il previo tentativo di interpretazione conforme nel percorso italiano sulla CEDU.
Passaggio della fonte: Punti 79 e 92; dispositivo, punti 2–3.
Collegamenti
Temi e parole chiave: CEDU come norma interposta (art. 117 Cost.) · art. 6 tue · soggiornanti di lungo periodo · parità di trattamento · sussidio per l'alloggio · art. 34 carta · prestazioni essenziali