CGUE, Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni — Consegna in absentia e limiti alle condizioni costituzionali nazionali aggiuntive

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-399/11; ECLI:EU:C:2013:107

Massima / sintesi originale

Un imprenditore condannato in contumacia in Italia, dopo aver nominato difensori che lo avevano rappresentato, si oppone in Spagna alla consegna in esecuzione del mandato d’arresto europeo. Invoca la giurisprudenza del Tribunal Constitucional, che subordinava la consegna alla possibilità di un nuovo processo. La Corte afferma che la decisione quadro 2009/299 armonizza i casi in cui la consegna di chi è stato giudicato in absentia non può essere rifiutata. Questa disciplina è compatibile con gli artt. 47 e 48 della Carta, perché l’imputato che ha rinunciato a comparire, essendo informato e difeso, non ha diritto a un nuovo processo. L’art. 53 della Carta non consente allo Stato di subordinare la consegna a condizioni derivanti dalla propria Costituzione: così si comprometterebbero il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione. Gli standard nazionali possono operare solo dove il diritto dell’Unione lascia margini di attuazione.

Collegamento e impiego in Italia

Nel caso di una consegna per condanna in absentia verificare le condizioni dell'art. 4 bis della decisione quadro e il margine effettivamente lasciato allo Stato. Non usare l'art. 53 della Carta per aggiungere condizioni nazionali incompatibili con la disciplina europea esaminata. Il collegamento con M.A.S. riguarda un diverso problema di legalità penale e non equipara le due fattispecie.

Presupposti e limiti

Non esiste un divieto indistinto di standard nazionali più elevati in ogni settore armonizzato: occorre verificare margini e grado di armonizzazione, oltre a primato, unità ed effettività. L'art. 53 della Carta e l'art. 53 CEDU sono disposizioni diverse. M.A.S. esamina distintamente la legalità penale e il limite all'obbligo di disapplicazione nella vicenda Taricco.

Passaggio della fonte: Punto 60; dispositivo, punti 1–3.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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