EUROLEG · FONTI, PRINCIPI, COLLEGAMENTI
SCHUMAN
Dalle fonti europee al diritto italiano.
Un indice ragionato per trovare precedenti CEDU, CGUE e applicazioni italiane: massime originali, condizioni di impiego e collegamenti alle fonti istituzionali.
Schede e percorsi di ricerca
12 schede in questa pagina.
Corte EDU, D’Alba e altri c. Italia (dec.), 19 settembre 2024 — Indennizzi Pinto non pagati: lo Stato riconosce la violazione
Massima / sintesi originale
Dieci ricorsi riuniti, tra cui il n. 29864/23 (Abbracciavento e altri, 52 ricorrenti), lamentavano la mancata o tardiva esecuzione dei decreti con cui le corti d’appello avevano liquidato l’equa riparazione Pinto: violazione dell’art. 6 § 1 e dell’art. 1 Prot. 1 e, per alcuni ricorrenti, ulteriore durata irragionevole causata dal mancato pagamento. Con dichiarazioni unilaterali il Governo italiano ha riconosciuto le violazioni, offrendo 200 euro per ricorrente per il danno non patrimoniale e 30 euro per ricorso per le spese, e si è impegnato a eseguire i decreti Pinto e a sostenere le spese di esecuzione entro tre mesi. La Corte, richiamata la sua giurisprudenza consolidata (Gaglione e altri c. Italia, 2010; Gagliano Giorgi c. Italia, 2012), ha cancellato i ricorsi dal ruolo (art. 37 § 1, lett. c).
Collegamento e impiego in Italia
Esito favorevole ai ricorrenti ottenuto per riconoscimento dello Stato: violazione ammessa, indennizzo versato, decreto Pinto da eseguire. A quattordici anni da Gaglione il ritardo nel pagamento degli indennizzi resta un problema che lo Stato non contesta più. Se il Governo non adempie, il ricorso può essere reiscritto a ruolo (art. 37 § 2). Approfondimento: https://www.euroleg.it/decisione-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo-del-10-ottobre-2024-accoglimento-per-il-ricorso-abbracciavento/
Corte EDU, Gaglione e altri c. Italia, 21 dicembre 2010 — Ritardi nel pagamento degli indennizzi Pinto: un problema strutturale
Massima / sintesi originale
Su 475 ricorsi riuniti, la Corte accerta ritardi compresi tra 9 e 49 mesi nel pagamento degli indennizzi liquidati con decreti Pinto, quasi due terzi pari o superiori a diciannove mesi. Ribadisce che il pagamento non dovrebbe superare i sei mesi da quando il decreto diventa esecutivo, cioè dal deposito in cancelleria (Cocchiarella c. Italia, 2006; Simaldone c. Italia, 2009). Lo Stato non può invocare la mancanza di risorse; gli interessi moratori non riparano il danno; il beneficiario non deve promuovere l’esecuzione forzata. Viola l’art. 6 § 1 e l’art. 1 Prot. 1. Ai sensi dell’art. 46 la Corte rileva un problema interno su larga scala, con oltre 3.900 ricorsi pendenti, e chiede all’Italia di ristabilire l’efficacia del rimedio Pinto, anche con stanziamenti di bilancio adeguati.
Collegamento e impiego in Italia
Precedente di riferimento sui ritardi di pagamento, citato dalla Corte in tutte le decisioni successive, comprese quelle sui ricorsi patrocinati dallo studio (per esempio D’Alba e altri c. Italia, 2024). Fonda il termine di sei mesi e l’indicazione di misure generali ex art. 46. La disciplina interna del pagamento (art. 5-sexies l. 89/2001, introdotto dalla l. 208/2015) va letta alla luce di questa indicazione.
Corte costituzionale, sentenza 142/2023 — Giudizio di cassazione: l’istanza di accelerazione non è un rimedio preventivo effettivo
Massima / sintesi originale
La Corte dichiara illegittimo l’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per il mancato deposito, nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, dell’istanza di accelerazione prevista dall’art. 1-ter, comma 6. L’istanza non vincola il giudice a instradare il processo su un binario preferenziale e la legge non vi collega alcun modulo decisorio più rapido, neppure il rito accelerato dell’art. 380-bis c.p.c. introdotto dal d.lgs. 149/2022. Il contrasto è con gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU (Keaney c. Irlanda, 2020; Verrascina e altri c. Italia, 2022). L’omessa istanza può rilevare solo sul quantum.
Collegamento e impiego in Italia
Chiude, per il giudizio di legittimità, la serie sull’effettività dei rimedi preventivi: senza un collegamento normativo con un modello procedimentale più celere, l’istanza resta un adempimento formale. Utile per le domande relative a ritardi maturati nel grado di cassazione.
Corte costituzionale, sentenza 107/2023 — Processo amministrativo: dopo il 2015 l’istanza di prelievo è un rimedio preventivo effettivo
Massima / sintesi originale
La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui, tramite l’art. 1-ter, comma 3, subordina la domanda di equa riparazione per il processo amministrativo all’istanza di prelievo proposta almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole. A differenza dell’istanza disciplinata dall’art. 54 del d.l. 112/2008, censurata dalla sentenza 34/2019 dopo Olivieri e altri c. Italia, la legge 208/2015 ha introdotto l’art. 71-bis c.p.a.: il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, può definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata. L’istanza attiva così un modello procedimentale alternativo e non ha funzione puramente dichiarativa.
Collegamento e impiego in Italia
Applica al processo amministrativo il criterio della sentenza 121/2020. Va citata insieme alla 34/2019 per distinguere i due regimi dell’istanza di prelievo: prima del 2016 mera prenotazione della decisione, poi rimedio preventivo effettivo. La mediazione del giudice nella scelta del rito non ne esclude l’effettività.
Corte costituzionale, sentenza 175/2021 — Processo penale: l’istanza di accelerazione non può condizionare l’ammissibilità della domanda Pinto
Massima / sintesi originale
La Corte dichiara illegittimo l’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001 (testo della l. 208/2015), che rendeva inammissibile la domanda di equa riparazione dell’imputato o delle altre parti del processo penale che non avessero depositato un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole. Quell’istanza non garantisce la contrazione dei tempi, non attiva un modello procedimentale alternativo e non dà priorità di trattazione: è un onere senza efficacia acceleratoria, in contrasto con gli artt. 6 e 13 CEDU (Olivieri e altri c. Italia, 2016; Keaney c. Irlanda, 2020). Il suo mancato deposito può rilevare solo sulla misura dell’indennizzo.
Collegamento e impiego in Italia
Completa la serie delle sentenze 34/2019 (istanza di prelievo) e 169/2019 (istanza di accelerazione prima del 2016) applicando il criterio della sentenza 121/2020: il rimedio preventivo può condizionare la domanda solo se è effettivamente acceleratorio. Utile per contestare declaratorie di inammissibilità fondate sull’omessa istanza nel processo penale.
Corte costituzionale, sentenza 249/2020 — Legge Pinto e persona offesa: la durata decorre dalla costituzione di parte civile
Massima / sintesi originale
La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui, per la persona offesa, fa iniziare il processo penale con la costituzione di parte civile. Il rimettente invocava Arnoldi c. Italia (2017), che aveva ritenuto applicabile l’art. 6 CEDU alla persona offesa attiva già nelle indagini. Per la Corte quella soluzione dipende dalle peculiarità del caso concreto e non impone una regola generale: persona offesa e danneggiato non coincidono necessariamente, le facoltà della persona offesa servono all’accertamento del reato e non al diritto civile, e il danneggiato può sempre agire davanti al giudice civile.
Collegamento e impiego in Italia
Mostra il dialogo critico con Strasburgo: la Corte recepisce la giurisprudenza europea nel suo nucleo, ma distingue tra principio consolidato e soluzione legata al caso, e argomenta la compatibilità della scelta legislativa con l’art. 6 CEDU. Va confrontata con la sentenza 184/2015, che per l’indagato anticipa invece il dies a quo.
Corte costituzionale, sentenza 121/2020 — Rimedi preventivi nel processo civile: legittimo l’onere di chiedere il modello decisorio accelerato
Massima / sintesi originale
La Corte dichiara non fondata la questione sugli artt. 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001. Nel processo civile il rimedio preventivo non è una semplice istanza di «prenotazione della decisione», come l’istanza di prelievo e quella di accelerazione censurate dalle sentenze 34/2019 e 169/2019, ma la richiesta di un modello procedimentale alternativo: il passaggio al rito sommario o la decisione a seguito di trattazione orale (art. 281-sexies c.p.c.), da proporre almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole. È un rimedio con effettiva valenza acceleratoria, coerente con la preferenza della Corte EDU per la prevenzione (Scordino c. Italia, 2006; Olivieri e altri c. Italia, 2016); l’inammissibilità della domanda per il suo mancato esperimento non è sproporzionata.
Collegamento e impiego in Italia
Discrimine tra rimedi preventivi effettivi e meramente formali: è effettivo il rimedio che attiva un diverso modulo procedimentale, anche se la scelta finale resta al giudice. Il criterio è stato poi applicato al processo amministrativo (sentenza 107/2023) e negato per l’istanza di accelerazione penale (175/2021) e in Cassazione (142/2023).
Corte costituzionale, sentenza 88/2018 — Legge Pinto: la domanda di equa riparazione è proponibile in pendenza del processo
Massima / sintesi originale
Quattro anni dopo il monito della sentenza 30/2014, la Corte accerta che il legislatore non ha rimediato al vizio e dichiara illegittimo l’art. 4 della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto. I rimedi preventivi della l. 208/2015 non bastano: non operano per i processi già irragionevolmente lunghi al 31 ottobre 2016, non vincolano il giudice e lasciano fermi gli ordini di priorità; la Corte EDU ha già giudicato priva di effettività l’istanza di prelievo, loro archetipo (Olivieri e altri c. Italia, 2016). Rinviare l’unico rimedio disponibile alla fine del processo ne sovverte la ratio.
Collegamento e impiego in Italia
Fonda la proponibilità della domanda Pinto una volta maturato il ritardo, senza attendere il giudicato. È il punto di svolta della serie sull’effettività: dal monito si passa all’addizione, con il principio, già enunciato nella sentenza 113/2011, che la Corte deve porre rimedio a un vulnus attinente a diritti fondamentali anche quando nasce da un’omissione del legislatore.
Corte costituzionale, sentenza 184/2015 — Legge Pinto e processo penale: la durata si conta dalla conoscenza dell’indagine
Massima / sintesi originale
L’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 faceva iniziare il processo penale, ai fini dell’equa riparazione, con l’assunzione della qualità di imputato o con l’avviso di chiusura delle indagini. La Corte lo dichiara illegittimo per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU: secondo la giurisprudenza consolidata di Strasburgo (Eckle c. Germania, 1982; Corigliano c. Italia, 1982) rileva il momento in cui l’accusa, attraverso un atto dell’autorità giudiziaria, si ripercuote sulla sfera della persona. Il computo decorre quindi da quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico. Inammissibili le questioni sul computo dei periodi di sospensione (comma 2-quater).
Collegamento e impiego in Italia
Nell’equa riparazione la nozione di «processo» è autonoma rispetto alle fasi del codice di rito: ciò che conta è la sostanza del pregiudizio, non l’inquadramento formale. La pronuncia applica il metodo delle sentenze 348 e 349/2007 e 49/2015: niente disapplicazione della legge, ma CEDU come norma interposta nel significato della giurisprudenza consolidata. Utile per includere nel calcolo la fase delle indagini successiva alla conoscenza formale (per esempio un’informazione di garanzia o un atto invasivo della libertà).
Corte costituzionale, sentenza 30/2014 — Legge Pinto: la domanda in pendenza del processo e il monito al legislatore
Massima / sintesi originale
La legge n. 89 del 2001 nasce per dare all’Italia il rimedio interno contro l’irragionevole durata che la Corte EDU, con le sentenze del 28 luglio 1999 (Bottazzi, Di Mauro, Ferrari, A.P. c. Italia), giudicava mancante, in attuazione del principio di sussidiarietà (art. 35 CEDU). Con la riforma del 2012 l’art. 4 consente la domanda solo dopo la definizione del processo presupposto. La Corte dichiara inammissibile la questione: l’addizione richiesta non è a rime obbligate e urta contro un indennizzo che la legge lega, nell’an e nel quantum, all’esito del giudizio. Accerta però che il differimento priva il rimedio dell’effettività richiesta dall’art. 13 CEDU (Lesjak c. Slovenia, 2009) e avverte che non sarebbe tollerabile un protrarsi dell’inerzia legislativa.
Collegamento e impiego in Italia
È la prima puntata della storia costituzionale della legge Pinto: va citata per ricostruire la genesi convenzionale del rimedio e il margine riconosciuto allo Stato nella sua scelta (Scordino c. Italia, Grande Camera, 29 marzo 2006), che incontra il limite dell’effettività. Il vizio di effettività qui accertato è il presupposto logico della successiva sentenza 88/2018, che lo rimuove.
CGUE, Grande Sezione, 2 dicembre 2025, C-34/24 — App Stores Claims
Massima / sintesi originale
Nelle azioni rappresentative per danni anticoncorrenziali da commissioni eccessive su una piattaforma destinata agli utenti di uno Stato membro, il luogo del danno può coincidere con l’intero mercato nazionale. Alle condizioni esaminate dalla Corte, ogni giudice di quello Stato competente per materia può conoscere dell’intera azione relativa a utenti non identificati individualmente, ma identificabili, ai sensi dell’art. 7, punto 2, del regolamento 1215/2012.
Collegamento e impiego in Italia
Per valutarne l’utilizzo in Italia, verificare il mercato interessato, la configurazione della piattaforma per quel mercato, il danno diretto e la struttura dell’azione rappresentativa. L’individuazione del giudice italiano richiede poi l’esame delle regole nazionali applicabili, comprese quelle sulla competenza per materia e sull’eventuale concentrazione delle azioni.
Corte costituzionale, sentenza 80/2011 — CEDU, Carta e ambito del diritto UE
Massima / sintesi originale
Il richiamo alla CEDU nell’art. 6 TUE e il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali non consentono al giudice di disapplicare una legge italiana per il solo contrasto con la CEDU in una fattispecie estranea al diritto dell’Unione. L’applicazione della Carta richiede un collegamento della fattispecie con il diritto UE.
Collegamento e impiego in Italia
Individuare anzitutto la norma o la disciplina dell’Unione che collega la controversia al diritto UE. La sola invocazione di un diritto fondamentale presente anche nella Carta non dimostra tale collegamento. Se questo manca, il rapporto con la CEDU segue il percorso dell’interpretazione conforme e dell’eventuale questione ex art. 117, primo comma, Cost.