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Massima / sintesi originale
In presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati sulle condizioni detentive, riguardanti carenze sistemiche o generalizzate, gruppi di persone o determinati istituti, l'autorità di esecuzione deve accertare il rischio reale per la persona da consegnare. Deve chiedere informazioni complementari e rinviare la decisione sulla consegna durante il controllo. Se il rischio non è escluso entro un termine ragionevole, deve valutare se porre fine alla procedura. Il divieto dell'art. 4 della Carta è assoluto.
Collegamento e impiego in Italia
Documentare carenze sistemiche o generalizzate, oppure riguardanti determinati gruppi o centri di detenzione, e verificare il rischio concreto per la persona. Chiedere informazioni complementari allo Stato emittente e rinviare la decisione sulla consegna durante l'accertamento. Solo se il rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole si valuta se porre fine alla procedura.
Presupposti e limiti
Le informazioni generali non sostituiscono l'esame concreto della persona. Non occorre però che la carenza investa necessariamente l'intero sistema carcerario: il dispositivo considera anche gruppi e singoli centri. Non vi è un diniego automatico della consegna per ogni criticità.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: mandato d'arresto europeo · condizioni detentive · art. 4 carta · trattamenti inumani o degradanti · fiducia reciproca · sovraffollamento carcerario · carenze sistemiche