Ricorso contro una sanzione disciplinare di corpo del militare: gerarchico, straordinario o TAR

Risposta breve

Contro una sanzione disciplinare di corpo (richiamo, rimprovero, consegna, consegna di rigore) il militare deve prima proporre ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della sanzione. Dopo il rigetto, oppure dopo 90 giorni dalla presentazione senza comunicazione della decisione, può scegliere fra due rimedi alternativi: ricorso al TAR, normalmente entro 60 giorni, o ricorso straordinario, entro 120 giorni. I termini successivi vanno calcolati dall’esito del gerarchico, non confusi con i 30 giorni iniziali. La proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione della sanzione.

Il primo passaggio obbligatorio: il ricorso gerarchico

Per le sanzioni disciplinari di corpo, il previo ricorso gerarchico è imposto dall’art. 1363, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare. Il ricorso va presentato all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento, per il tramite del superiore che ha inflitto la sanzione, secondo l’art. 1366. Il termine di 30 giorni è stabilito dall’art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971. Nel gerarchico si possono dedurre motivi di legittimità e di merito.

La decisione sul gerarchico, oppure il decorso di 90 giorni dalla sua presentazione senza comunicazione della decisione, consente di accedere ai rimedi successivi. Attendere 90 giorni dalla sanzione senza avere presentato il gerarchico non basta. Saltare il passaggio obbligatorio espone a una pronuncia di inammissibilità, senza esame delle contestazioni sostanziali. Questa sequenza riguarda le sanzioni di corpo: non va estesa automaticamente alle sanzioni disciplinari di stato.

Cosa succede dopo il ricorso gerarchico

Se il gerarchico viene respinto, oppure se decorrono 90 giorni senza comunicazione della decisione (art. 6 D.P.R. n. 1199/1971), si aprono, quando ne ricorrono i presupposti, due strade alternative:

  • il ricorso straordinario, disciplinato dal D.P.R. 1199/1971, come modificato nel 2026;
  • il ricorso al TAR (giudice amministrativo), con termini e regole proprie del processo amministrativo.

Lo stesso interessato non può utilizzare entrambi i rimedi in parallelo contro il medesimo atto. L’opposizione prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e dall’art. 48 del Codice del processo amministrativo può determinare la trasposizione del ricorso straordinario davanti al TAR: è il trasferimento della controversia alla sede giurisdizionale, non un’autorizzazione a tenere aperti due ricorsi.

I termini, in ordine

PassaggioTermine ordinarioDa quando si calcola
Ricorso gerarchico30 giorniNotificazione, comunicazione o piena conoscenza della sanzione
Accesso ai rimedi successivi in caso di silenzio90 giorniPresentazione del ricorso gerarchico senza comunicazione della decisione
Ricorso al TAR per l’annullamento60 giorniComunicazione o notificazione del rigetto; in caso di silenzio, dalla formazione del silenzio-rigetto
Ricorso straordinario120 giorniComunicazione o notificazione del rigetto; in caso di silenzio, dalla formazione del silenzio-rigetto

La tabella indica la sequenza ordinaria, non sostituisce il calcolo della scadenza concreta. Vanno controllati piena conoscenza, notifiche, eventuali decisioni tardive e le regole proprie di ciascun rimedio. Non si deve attendere indefinitamente una risposta dopo il novantesimo giorno. Competenza e discipline speciali territoriali vanno verificate prima di scegliere la sede del ricorso.

Nota 2026: non è più corretto parlare solo di “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”

L’art. 6, commi 4–6, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, ha modificato la denominazione e la decisione del ricorso straordinario. La decisione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato. Il comma 6 coordina anche i richiami alla precedente denominazione rimasti in altre disposizioni, compreso quello nel Codice dell’ordinamento militare. Restano il termine di 120 giorni e l’alternatività con il TAR.

Chi incontra ancora nei formulari la denominazione «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» deve quindi leggere quel richiamo alla luce della riforma: non si tratta di un ulteriore rimedio distinto.

Il termine per il ricorso straordinario: 120 giorni

L’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 fissa il termine di 120 giorni. Per una sanzione di corpo, la regola va coordinata con il previo gerarchico: il termine decorre dalla comunicazione o notificazione del rigetto o, in caso di mancata decisione, dalla formazione del silenzio-rigetto. Occorre individuare correttamente gli atti da impugnare e conservare la prova delle date.

Entro il termine il ricorso va presentato all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente, nelle forme prescritte. Se vi sono controinteressati individuabili, va notificato ad almeno uno di essi, con prova della notificazione. Non si deve presumere che ogni sanzione disciplinare abbia necessariamente un controinteressato.

Il termine ordinario per l’azione di annullamento al TAR è invece di 60 giorni (artt. 29 e 41 del Codice del processo amministrativo). Il termine più lungo dello straordinario può lasciare aperta questa strada quando quello per il TAR è scaduto, ma soltanto se ne ricorrono gli altri presupposti e non è già stata consumata la scelta del rimedio.

Perché la scelta tra le due strade non è indifferente

La tutela cautelare non è riservata al TAR. Già nel ricorso gerarchico, l’art. 3 del D.P.R. n. 1199/1971 consente la sospensione per gravi motivi. Nel ricorso straordinario, l’art. 3, comma 4, della L. n. 205/2000 consente di chiedere la sospensione in presenza di danni gravi e irreparabili; la sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente, su conforme parere del Consiglio di Stato. La richiesta non garantisce l’accoglimento e non sospende da sola la sanzione.

Davanti al TAR il Codice del processo amministrativo prevede misure cautelari collegiali e, nei casi di particolare urgenza, monocratiche (artt. 55 e 56). La scelta richiede di valutare tempi, urgenza documentata, prove necessarie, costi e disponibilità dei termini, senza promettere che una via sia sempre più rapida o più economica. Anche lo straordinario prevede contraddittorio e strumenti istruttori: non è una decisione priva di confronto fra le parti.

Collegamento con il procedimento disciplinare e le note caratteristiche

La contestazione, le difese e la motivazione della sanzione sono trattate nell’approfondimento sul procedimento disciplinare militare e le note caratteristiche. Qui il problema è successivo: una volta comunicata la sanzione di corpo, quale atto impugnare, davanti a quale autorità e entro quale termine? Il quadro generale della tutela è raccolto nella pagina sul diritto militare.

Quando serve una valutazione legale

La prima verifica va fatta appena la sanzione viene comunicata, prima che scadano i 30 giorni. Servono il provvedimento, la prova della sua conoscenza, gli atti della contestazione e delle difese e, se già presentato, il ricorso gerarchico con la ricevuta. Le conseguenze su carriera o incarichi vanno documentate, non soltanto prospettate: da questi elementi dipendono sia i motivi di ricorso sia un’eventuale domanda cautelare.

FAQ

Il ricorso gerarchico è obbligatorio per una sanzione disciplinare di corpo? Sì. Va presentato entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della sanzione. Per i rimedi successivi occorre la decisione oppure il decorso di 90 giorni dalla presentazione senza comunicazione della decisione. Aspettare senza proporre il gerarchico non basta.

Quanto tempo si ha per il ricorso straordinario? Per una sanzione di corpo, 120 giorni dalla comunicazione o notificazione del rigetto del gerarchico o, se manca una decisione, dalla formazione del silenzio-rigetto. La scadenza concreta va calcolata sugli atti e sulle rispettive date.

Si può fare sia il ricorso straordinario sia il ricorso al TAR sulla stessa sanzione? No. La trasposizione conseguente all’opposizione prevista dalla legge trasferisce la controversia al TAR, non permette di coltivare due ricorsi paralleli.

Conviene di più il ricorso straordinario o il TAR? Dipende da termini, urgenza, prove e costi. Entrambi ammettono tutela cautelare, con procedure diverse; nessuno sospende automaticamente la sanzione per il solo fatto di essere stato presentato.