CGUE, Grande Sezione, 18 luglio 2013, cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, Kadi II — Il controllo giurisdizionale effettivo sulle liste antiterrorismo

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P; ECLI:EU:C:2013:518

Massima / sintesi originale

Il giudice deve accertare che l'inserimento o il mantenimento nell'elenco antiterrorismo poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Almeno un motivo preciso, concreto e dimostrato, sufficiente da solo a sorreggere la misura, può sostenerne la legittimità. La protezione delle informazioni riservate deve essere conciliata con il controllo giurisdizionale e la difesa. Nel caso, i motivi non giustificavano la misura: la Corte respinge le impugnazioni contro l'annullamento pronunciato dal Tribunale.

Collegamento e impiego in Italia

Contestare in modo puntuale i motivi della misura e la loro base fattuale. Almeno un motivo sufficientemente preciso, concreto e dimostrato, idoneo da solo a sorreggerla, può giustificare la decisione. La segretezza richiede un bilanciamento processuale; non consente di considerare provati elementi che non sostengono il controllo del giudice.

Presupposti e limiti

Non è richiesto che tutte le informazioni siano divulgate integralmente all'interessato. La riservatezza non sostituisce la prova: se gli elementi disponibili non sostengono adeguatamente la misura, ne seguono le conseguenze sul controllo di legittimità. Non si trasferiscono automaticamente queste regole a ogni procedimento amministrativo nazionale.

Passaggio della fonte: Punti 119 e 130; dispositivo.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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