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Massima / sintesi originale
Richiedenti asilo arrivati nel Regno Unito e in Irlanda attraverso la Grecia si oppongono al trasferimento verso quest’ultima, competente secondo il regolamento Dublino II. La Corte afferma che il sistema comune d’asilo si fonda sulla fiducia reciproca, ma la presunzione che ogni Stato membro rispetti i diritti fondamentali è relativa. L’art. 4 della Carta osta al trasferimento quando lo Stato non può ignorare che le carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dello Stato competente costituiscono motivi seri e comprovati per ritenere che il richiedente corra un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti. In tal caso lo Stato verifica se un altro Stato sia competente secondo i criteri del regolamento, oppure esamina esso stesso la domanda, senza aggravare la situazione con tempi irragionevoli.
Collegamento e impiego in Italia
Il caso concerne Dublino II e carenze sistemiche note o non ignorabili, con un rischio reale per il richiedente. Il giudice deve verificare concretamente il divieto di trasferimento e il proseguimento dell'esame di competenza, senza tempi irragionevoli. Per casi attuali individuare prima il regime europeo applicabile nel tempo: questa sentenza del 2011 non è una descrizione completa della disciplina successiva.
Presupposti e limiti
N.S. esamina le carenze sistemiche nella fattispecie sottoposta e non attribuisce il diritto di scegliere liberamente lo Stato competente. Non esaurisce ogni possibile rischio individuale né tutti gli sviluppi successivi sull'art. 4 della Carta. Non usare il riferimento a Dublino II come attestazione della normativa oggi applicabile.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: asilo · regolamento dublino · art. 4 carta · trattamenti inumani o degradanti · carenze sistemiche · fiducia reciproca · accoglienza · trasferimento