CGUE, 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich — La responsabilità dello Stato per mancata attuazione di una direttiva

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Cause riunite C-6/90 e C-9/90; ECLI:EU:C:1991:428

Massima / sintesi originale

Lavoratori di imprese insolventi a Vicenza e Bassano del Grappa non ricevono le retribuzioni arretrate perché l’Italia non aveva istituito il fondo di garanzia previsto dalla direttiva 80/987, nonostante una precedente condanna per inadempimento. La Corte esclude che la direttiva abbia effetto diretto sull’identità del debitore della garanzia. Afferma però che la piena efficacia delle norme comunitarie e la tutela dei diritti dei singoli sarebbero compromesse se questi non potessero ottenere un risarcimento quando i loro diritti sono lesi da una violazione imputabile allo Stato. Il principio della responsabilità dello Stato è inerente al sistema del Trattato e trova fondamento anche nell’obbligo di leale collaborazione. Per la mancata attuazione di una direttiva il diritto al risarcimento sorge a tre condizioni: la direttiva attribuisce diritti ai singoli, il loro contenuto è individuabile in base alla direttiva, esiste un nesso causale tra la violazione e il danno.

Collegamento e impiego in Italia

Per il mancato recepimento dedotto in giudizio ricostruire il diritto attribuito dalla direttiva, il contenuto identificabile della garanzia, il danno e il rapporto causale con l'omissione statale. L'azione risarcitoria contro lo Stato non equivale a ottenere direttamente la prestazione prevista dalla direttiva. Coordinare le condizioni con Brasserie du Pêcheur.

Presupposti e limiti

Non ogni ritardo o errore genera risarcimento: per le violazioni diverse dalla totale omissione di recepimento serve una violazione «sufficientemente qualificata», secondo i criteri di Brasserie du Pêcheur (C-46/93 e C-48/93). Non dà effetto diretto alla direttiva: il diritto azionato è il risarcimento contro lo Stato, non la prestazione verso il privato obbligato. La quantificazione segue regole nazionali compatibili con equivalenza ed effettività.

Passaggio della fonte: Punti 39–40; dispositivo, punti 1–2.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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