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Massima / sintesi originale
Una consumatrice firma alla stazione di Milano un contratto per un corso di lingue e poi lo disdice, invocando il diritto di recesso previsto dalla direttiva 85/577 sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali, che l’Italia non aveva ancora recepito. Il Giudice conciliatore di Firenze chiede se la direttiva possa essere fatta valere contro l’impresa. La Corte conferma che, in mancanza di attuazione, il consumatore non può invocare la direttiva nei confronti di un altro privato: estendere l’effetto diretto ai rapporti orizzontali significherebbe riconoscere alla Comunità il potere di imporre obblighi ai singoli con effetto immediato, competenza che le spetta solo per i regolamenti. Indica però le vie alternative: il giudice deve interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla direttiva e, se il risultato non può essere conseguito, lo Stato è tenuto a risarcire il danno secondo Francovich.
Collegamento e impiego in Italia
Nella lite tra privati verificare anzitutto se il risultato possa essere raggiunto interpretando il diritto nazionale in conformità alla direttiva. Se ciò non è possibile, valutare separatamente la responsabilità dello Stato e i suoi presupposti: il danno non è una conseguenza automatica del mancato recepimento.
Presupposti e limiti
La direttiva non recepita non impone da sola un obbligo a un altro privato. La controparte va qualificata secondo i criteri europei, senza equiparare automaticamente allo Stato qualsiasi impresa partecipata. I diritti autonomamente invocabili della Carta e i principi generali costituiscono una base diversa, come mostra Egenberger.
Passaggio della fonte: Punto 27; dispositivo, punti 1–2.
Collegamenti
Temi e parole chiave: effetto diretto orizzontale · direttive · contratti negoziati fuori dei locali commerciali · diritto di recesso · consumatore · CEDU come norma interposta (art. 117 Cost.) · responsabilità dello stato