CGUE, 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler — La responsabilità dello Stato anche per le sentenze dei giudici di ultima istanza

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-224/01; ECLI:EU:C:2003:513

Massima / sintesi originale

Un professore austriaco si vede negare un’indennità di anzianità che non teneva conto del servizio prestato in altri Stati membri, con una sentenza del Verwaltungsgerichtshof che aveva ritirato il rinvio pregiudiziale. La Corte afferma che il principio di responsabilità dello Stato vale anche quando la violazione deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado. Il ruolo essenziale del giudice nella tutela dei diritti dei singoli, e il fatto che una decisione di ultima istanza non possa più essere corretta, impongono che il singolo possa ottenere un risarcimento. Data la specificità della funzione giurisdizionale e le esigenze di certezza del diritto, la responsabilità sussiste solo nel caso eccezionale in cui il giudice abbia violato in modo manifesto il diritto vigente. Nel caso concreto la violazione esisteva, ma non era manifesta.

Collegamento e impiego in Italia

L'azione contro lo Stato richiede una norma europea attributiva di diritti, una violazione manifesta imputabile a una decisione di ultima istanza e un nesso causale diretto con il danno. Il mancato rinvio è un elemento della valutazione, non un autonomo automatismo risarcitorio. La controversia risarcitoria resta distinta dall'impugnazione della decisione.

Presupposti e limiti

Non apre un’impugnazione della sentenza passata in giudicato, che resta ferma: il rimedio è solo risarcitorio e si rivolge contro lo Stato. Non è un’azione contro il singolo magistrato. Non ogni errore interpretativo del giudice di ultima istanza è risarcibile: occorre la violazione manifesta, che la Corte nel caso Köbler ha escluso.

Passaggio della fonte: Punti 53 e 56; dispositivo, punti 1 e 3.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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