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Massima / sintesi originale
Una società tedesca, priva di mezzi, vuole agire contro la Germania per i danni da tardivo recepimento di direttive sul mercato del gas, ma non può anticipare le spese giudiziali né pagare un avvocato, e la legge tedesca limitava il patrocinio delle persone giuridiche. La Corte (Seconda Sezione) afferma che il principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’art. 47 della Carta, può essere invocato anche dalle persone giuridiche. L’aiuto concesso in sua applicazione può comprendere l’esonero dall’anticipo delle spese e l’assistenza legale. Il giudice nazionale verifica se le condizioni del patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso al giudice che ne pregiudica la sostanza, se perseguano uno scopo legittimo e se vi sia proporzionalità. Per le persone giuridiche può tener conto della forma, dello scopo di lucro, della capacità finanziaria dei soci e della possibilità di procurarsi le somme.
Collegamento e impiego in Italia
In una controversia che coinvolga diritti europei valutare se costi giudiziali e difesa tecnica creino un ostacolo sproporzionato all'accesso al giudice. Per una persona giuridica rilevano anche forma, scopo, mezzi dei soci e concreta capacità di finanziare il processo. La pronuncia fornisce criteri di scrutinio, non un'ammissione automatica al patrocinio italiano.
Presupposti e limiti
Non impone di riconoscere il patrocinio a qualsiasi società: la valutazione è concreta e considera la capacità economica dei soci e lo scopo di lucro. Vale nell’ambito del diritto dell’Unione, non per ogni controversia interna. Non fissa importi o modalità, rimessi al diritto nazionale.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: patrocinio a spese dello stato · art. 47 carta · accesso al giudice · persone giuridiche · tutela giurisdizionale effettiva · anticipo delle spese · responsabilità dello stato