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Massima / sintesi originale
La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a termine osta, nel sistema scolastico esaminato, al rinnovo di contratti per posti vacanti e disponibili in attesa di concorsi senza tempi certi, in assenza di altre misure idonee a prevenire e sanzionare l'abuso. Le esigenze di bilancio non giustificano da sole tale assenza. La valutazione dell'abuso e delle misure effettive spetta ai giudici nazionali; non deriva dalla sentenza una conversione automatica di ogni rapporto.
Collegamento e impiego in Italia
Distinguere supplenze effettivamente temporanee dalla copertura reiterata di fabbisogni permanenti, e ricostruire le misure realmente disponibili contro l'abuso. Mascolo non attribuisce da sola la conversione del rapporto: il rimedio nazionale deve essere effettivo e dissuasivo. Per una causa attuale occorre esaminare la disciplina e gli interventi successivi applicabili al rapporto dedotto.
Presupposti e limiti
Non impone la conversione automatica del contratto nel pubblico impiego, dove opera l’art. 97 Cost. e il concorso: richiede una misura effettiva, anche risarcitoria. Non vieta i contratti a termine per supplenze effettivamente temporanee. La valutazione delle misure introdotte dopo la sentenza spetta al giudice nazionale.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: contratti a termine · abuso · scuola pubblica · precari · direttiva 1999/70 · clausola 5 accordo quadro · risarcimento del danno · concorsi