CGUE, 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e C-418/13, Mascolo e altri — Abuso dei contratti a termine nella scuola pubblica italiana

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e C-418/13; ECLI:EU:C:2014:2401

Massima / sintesi originale

La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a termine osta, nel sistema scolastico esaminato, al rinnovo di contratti per posti vacanti e disponibili in attesa di concorsi senza tempi certi, in assenza di altre misure idonee a prevenire e sanzionare l'abuso. Le esigenze di bilancio non giustificano da sole tale assenza. La valutazione dell'abuso e delle misure effettive spetta ai giudici nazionali; non deriva dalla sentenza una conversione automatica di ogni rapporto.

Collegamento e impiego in Italia

Distinguere supplenze effettivamente temporanee dalla copertura reiterata di fabbisogni permanenti, e ricostruire le misure realmente disponibili contro l'abuso. Mascolo non attribuisce da sola la conversione del rapporto: il rimedio nazionale deve essere effettivo e dissuasivo. Per una causa attuale occorre esaminare la disciplina e gli interventi successivi applicabili al rapporto dedotto.

Presupposti e limiti

Non impone la conversione automatica del contratto nel pubblico impiego, dove opera l’art. 97 Cost. e il concorso: richiede una misura effettiva, anche risarcitoria. Non vieta i contratti a termine per supplenze effettivamente temporanee. La valutazione delle misure introdotte dopo la sentenza spetta al giudice nazionale.

Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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