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Massima / sintesi originale
Dopo Traghetti del Mediterraneo la Commissione chiede di accertare che l’Italia, mantenendo la l. 117/1988 senza modifiche, è venuta meno agli obblighi derivanti dal principio di responsabilità degli Stati. La Corte accoglie. L’Italia viola il diritto dell’Unione escludendo la responsabilità per i danni causati da un giudice di ultimo grado quando la violazione deriva da interpretazione di norme o valutazione di fatti e prove. Lo stesso vale per la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave. La Repubblica italiana non aveva dimostrato che la giurisprudenza interna interpretasse la legge in modo conforme ai principi di Köbler e Traghetti.
Collegamento e impiego in Italia
Usare la sentenza per ricostruire l'incompatibilità della disciplina italiana allora esaminata con il principio europeo di responsabilità dello Stato. Per una domanda attuale individuare il testo della legge n. 117/1988 applicabile nel tempo e le condizioni europee della violazione manifesta. Il dispositivo non accerta il danno di un singolo ricorrente.
Presupposti e limiti
La pronuncia di inadempimento riguarda lo Stato, non l'automatico sorgere di una responsabilità personale del magistrato o il risarcimento di un singolo. Non decide le violazioni del solo diritto interno. La domanda attuale richiede il testo normativo applicabile e il controllo dei presupposti europei pertinenti.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: inadempimento · responsabilità civile dei magistrati · l. 117/1988 · violazione manifesta · giudice di ultima istanza · responsabilità dello stato