Versione beta
Massima / sintesi originale
Il controllo dell'atto comunitario che attua sanzioni ONU deve rispettare i diritti fondamentali dell'ordinamento europeo; non è un sindacato diretto sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza. La Corte annulla il regolamento n. 881/2002 nella parte relativa a Kadi e Al Barakaat per i vizi riscontrati e mantiene temporaneamente gli effetti di quelle misure, per un periodo non superiore a tre mesi. La tutela dei diritti e l'autonomia dell'ordinamento europeo operano anche nell'attuazione di obblighi internazionali.
Collegamento e impiego in Italia
Individuare l'atto europeo che dispone il congelamento e contestarne, nel rimedio competente, il rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale. Il precedente riguarda il controllo sull'atto europeo di attuazione di obblighi ONU; l'accostamento ai controlimiti italiani è soltanto un confronto editoriale tra meccanismi diversi.
Presupposti e limiti
Non dichiara illegittime le risoluzioni del Consiglio di sicurezza né sindaca il diritto ONU: il controllo riguarda solo l’atto comunitario. Non esclude le misure di congelamento, ma esige garanzie procedurali effettive. Le modalità del controllo sono state precisate da Kadi II (C-584/10 P, 2013), da leggere insieme a questa sentenza.
Passaggio della fonte: Punti 316, 348 e 373; dispositivo, punti 1–3.
Collegamenti
Temi e parole chiave: diritti fondamentali · misure restrittive · terrorismo · congelamento dei beni · consiglio di sicurezza onu · autonomia dell'ordinamento dell'unione · diritti della difesa · tutela giurisdizionale effettiva · diritto di proprietà