CGUE, Grande Sezione, 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat — I diritti fondamentali prevalgono anche sulle misure attuative delle sanzioni ONU

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P; ECLI:EU:C:2008:461

Massima / sintesi originale

Il controllo dell'atto comunitario che attua sanzioni ONU deve rispettare i diritti fondamentali dell'ordinamento europeo; non è un sindacato diretto sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza. La Corte annulla il regolamento n. 881/2002 nella parte relativa a Kadi e Al Barakaat per i vizi riscontrati e mantiene temporaneamente gli effetti di quelle misure, per un periodo non superiore a tre mesi. La tutela dei diritti e l'autonomia dell'ordinamento europeo operano anche nell'attuazione di obblighi internazionali.

Collegamento e impiego in Italia

Individuare l'atto europeo che dispone il congelamento e contestarne, nel rimedio competente, il rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale. Il precedente riguarda il controllo sull'atto europeo di attuazione di obblighi ONU; l'accostamento ai controlimiti italiani è soltanto un confronto editoriale tra meccanismi diversi.

Presupposti e limiti

Non dichiara illegittime le risoluzioni del Consiglio di sicurezza né sindaca il diritto ONU: il controllo riguarda solo l’atto comunitario. Non esclude le misure di congelamento, ma esige garanzie procedurali effettive. Le modalità del controllo sono state precisate da Kadi II (C-584/10 P, 2013), da leggere insieme a questa sentenza.

Passaggio della fonte: Punti 316, 348 e 373; dispositivo, punti 1–3.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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