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Massima / sintesi originale
Agenti doganali bulgari sono accusati di corruzione e criminalità organizzata ai danni delle entrate doganali. Il codice di procedura penale consentiva all’imputato di ottenere l’archiviazione se la fase istruttoria non si chiudeva entro due anni, anche per cause non imputabili al pubblico ministero. La Corte afferma che l’art. 325, par. 1, TFUE osta a una procedura di archiviazione di questo tipo nei casi di frode grave in materia doganale. Il giudice deve darle piena efficacia disapplicando, se necessario, la normativa nazionale. Deve però garantire i diritti fondamentali degli imputati, in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole e i diritti della difesa garantiti dalla direttiva 2012/13. Questi diritti devono essere assicurati nel processo riaperto, anche consentendo all’imputato di accedere al fascicolo e di ottenere la comunicazione dell’accusa.
Collegamento e impiego in Italia
Per le attività gravi lesive degli interessi finanziari europei in materia doganale verificare sia l'effettività del processo sia i diritti degli imputati. Accesso al fascicolo e informazione dettagliata sull'accusa devono essere assicurati in tempo utile per una difesa effettiva. Il confronto con la durata dei processi italiani è metodologico, non una trasposizione della procedura bulgara.
Presupposti e limiti
Non va trasposta automaticamente al processo italiano: riguarda un meccanismo bulgaro di archiviazione per decorso del tempo, privo di equivalente diretto. La ragionevole durata non è sacrificata, ma va garantita nel processo proseguito. Non riguarda la prescrizione sostanziale, che in Italia ha avuto il trattamento di M.A.S.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: art. 325 tfue · frode doganale · archiviazione · Ragionevole durata (art. 6 CEDU) · diritti della difesa · direttiva 2012/13 · accesso al fascicolo · CEDU come norma interposta (art. 117 Cost.)