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Massima / sintesi originale
Il sindacato dei giudici portoghesi contesta la riduzione temporanea delle retribuzioni dei giudici della Corte dei conti, disposta nell’ambito delle misure di austerità. La Corte afferma che l’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE concretizza il valore dello Stato di diritto. Esso impone agli Stati di garantire che gli organi che possono pronunciarsi su questioni di diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, e l’indipendenza è essenziale a tal fine. L’indipendenza presuppone che l’organo eserciti le sue funzioni in piena autonomia, protetto da interventi o pressioni esterne, anche attraverso una retribuzione adeguata. Nel caso, però, riduzioni salariali generali, temporanee e legate a esigenze di bilancio, applicate a tutta la funzione pubblica, non violano il principio.
Collegamento e impiego in Italia
Verificare se l'organo possa pronunciarsi su questioni di applicazione o interpretazione del diritto dell'Unione. L'art. 19 TUE riguarda i settori disciplinati dal diritto europeo e non ha lo stesso ambito dell'art. 51 della Carta. Nell'esaminare una misura sulla retribuzione dei giudici occorre valutarne concretamente effetti, generalità e durata.
Presupposti e limiti
Le misure salariali esaminate sono state ritenute compatibili: il principio non comporta che ogni riduzione economica violi l'indipendenza. La tutela organizzativa dell'art. 19 TUE non coincide con il test di attuazione del diritto europeo previsto dall'art. 51 della Carta.
Passaggio della fonte: Punti 29 e 37; dispositivo.
Collegamenti
Temi e parole chiave: indipendenza dei giudici · art. 19 tue · stato di diritto · tutela giurisdizionale effettiva · retribuzione dei magistrati · misure di austerità