CGUE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16, Bauer e Willmeroth — Le ferie retribuite non si estinguono con la morte del lavoratore

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Cause riunite C-569/16 e C-570/16; ECLI:EU:C:2018:871

Massima / sintesi originale

Le vedove di due lavoratori tedeschi chiedono l’indennità per le ferie non godute dai mariti, deceduti in costanza di rapporto; la legge tedesca, come interpretata, escludeva la trasmissibilità. Uno dei datori era un ente pubblico, l’altro un privato. La Corte afferma che il diritto alle ferie annuali retribuite, sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88 e dall’art. 31, par. 2, della Carta, non si estingue con la morte del lavoratore. L’indennità per le ferie non godute entra nell’eredità. Se il diritto interno non può essere interpretato in modo conforme, il giudice deve disapplicarlo. Nei confronti del datore pubblico vale l’effetto diretto della direttiva; nei confronti del datore privato la disapplicazione discende direttamente dall’art. 31, par. 2, della Carta, diritto imperativo e incondizionato.

Collegamento e impiego in Italia

Per la domanda degli eredi accertare ferie annuali retribuite maturate e non godute alla morte del lavoratore. Se l'interpretazione conforme non basta, distinguere la base della tutela: direttiva e Carta verso il datore pubblico, art. 31, par. 2, della Carta verso il datore privato. Non assimilare questa fattispecie alla perdita delle ferie durante un rapporto ancora in corso.

Presupposti e limiti

Non rende ogni disposizione della direttiva sull'orario di lavoro invocabile tra privati. La tutela riguarda le ferie annuali maturate ai sensi delle fonti europee considerate. Non decide indistintamente le ferie aggiuntive di altra fonte né le diverse condizioni della loro perdita durante un rapporto ancora in corso.

Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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