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Massima / sintesi originale
Una legge ungherese del 2013 aveva estinto per legge, senza indennizzo, i diritti di usufrutto su terreni agricoli costituiti a favore di persone non legate al proprietario da un rapporto di parentela stretta, colpendo in larga parte cittadini di altri Stati membri. La Corte accoglie il ricorso per inadempimento. La normativa restringe la libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE). Questa restrizione va esaminata anche alla luce dell’art. 17 della Carta, perché lo Stato attua il diritto dell’Unione quando invoca deroghe alle libertà fondamentali. La soppressione degli usufrutti costituisce una privazione della proprietà, non una mera regolamentazione dell’uso. Non è giustificata da ragioni di pubblica utilità e non prevede alcun indennizzo in tempo utile, sicché viola sia l’art. 63 TFUE sia l’art. 17 della Carta.
Collegamento e impiego in Italia
Prima di invocare l'art. 17 della Carta dimostrare il collegamento con il diritto dell'Unione, qui la restrizione alla libera circolazione dei capitali. Distinguere privazione del diritto e regolazione dell'uso, verificando pubblica utilità e indennizzo. Il confronto con la proprietà nella CEDU è editoriale: i parametri non si sovrappongono automaticamente.
Presupposti e limiti
Non riguarda ogni limite alla proprietà fondiaria: la Corte distingue tra privazione e regolamentazione dell’uso. Il controllo della Carta presuppone il collegamento con il diritto dell’Unione, qui la deroga a una libertà fondamentale. È una sentenza di inadempimento: per gli usufruttuari i rimedi restano nazionali.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: diritto di proprietà · art. 17 carta · libera circolazione dei capitali · art. 63 tfue · usufrutto · terreni agricoli · privazione della proprietà · indennizzo