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Massima / sintesi originale
Le controversie sull'applicazione del diritto dell'Unione non possono essere riservate a un organo privo di indipendenza e imparzialità ai sensi dell'art. 47 della Carta e dell'art. 9, par. 1, della direttiva 2000/78. Il giudice nazionale valuta nel loro insieme creazione, caratteristiche e nomina dei membri dell'organo, per accertare dubbi legittimi sulla sua impermeabilità a influenze e sulla sua neutralità. Se il requisito manca, disapplica la riserva di competenza affinché decida il giudice indipendente che sarebbe competente senza quella disposizione. Parte delle questioni è divenuta priva di oggetto.
Collegamento e impiego in Italia
Condizioni: controversie rientranti nel diritto dell'Unione; valutazione complessiva delle circostanze oggettive di creazione e nomina; accertamento nazionale di indipendenza e imparzialità. Impiego italiano: parametro di confronto per l'accesso a un giudice indipendente e per l'effettività della tutela, non pronuncia sulla conformità di un organo italiano. La sola nomina da parte del Presidente non dimostra dipendenza: rilevano anche le garanzie successive.
Presupposti e limiti
Errore da evitare: attribuire alla Corte l'accertamento definitivo che la Sezione disciplinare fosse priva di indipendenza. Tale verifica è affidata al giudice del rinvio. La disapplicazione serve a ripristinare la competenza di un giudice che soddisfi i requisiti e sarebbe competente senza la riserva, non a scegliere liberamente il giudice della controversia.
Passaggio della fonte: Cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18; ECLI:EU:C:2019:982. Punti 121-123 (indipendenza esterna e imparzialità interna), 133 (nomina presidenziale), 153 (valutazione d'insieme), 160, 166 e 171 (disapplicazione e competenza); dispositivo 1-2.
Collegamenti
Temi e parole chiave: indipendenza dei giudici · imparzialità · giudice precostituito per legge · art. 47 carta · sezione disciplinare · consiglio nazionale della magistratura · primato · CEDU come norma interposta (art. 117 Cost.)