CGUE, Grande Sezione, 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B. — La legalità penale limita l’obbligo di disapplicazione (Taricco II)

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-42/17; ECLI:EU:C:2017:936

Massima / sintesi originale

Con l’ordinanza 24/2017 la Corte costituzionale chiede se l’obbligo affermato in Taricco valga anche quando la disapplicazione della prescrizione contrasti con il principio di legalità, che in Italia include la prescrizione. Ricorda che quell’obbligo è privo di base legale sufficientemente determinata e che la valutazione del «numero considerevole di casi» è rimessa al giudice. La Corte di giustizia conferma che l’art. 325 TFUE impone, in linea di principio, di disapplicare le norme sulla prescrizione che ostano a sanzioni effettive per le frodi gravi all’IVA. Ma riconosce che, all’epoca dei fatti, la disciplina della prescrizione in materia di IVA non era armonizzata. L’Italia poteva quindi qualificarla come istituto di diritto sostanziale, soggetto al principio di legalità. Questo principio, tutelato dall’art. 49 della Carta e comune alle tradizioni costituzionali, richiede prevedibilità, determinatezza e irretroattività. Il giudice non è tenuto a disapplicare se ciò comporta una violazione della legalità per insufficiente determinatezza della legge applicabile o per applicazione retroattiva di un regime più severo di quello vigente al momento del reato.

Collegamento e impiego in Italia

I limiti indicati dal dispositivo sono alternativi: insufficiente determinatezza oppure retroattività di un regime di punibilità più severo. La sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale ha valorizzato il primo, escludendo l'applicabilità della regola Taricco in Italia indipendentemente dalla data dei fatti. Separare il contenuto della pronuncia europea dal seguito costituzionale italiano.

Presupposti e limiti

Non ridurre il dispositivo alla sola irretroattività e non trasformarlo in un annullamento generale di Taricco. I due limiti riguardano la legalità penale nel quadro esaminato, inclusa la mancata armonizzazione allora rilevata. Non derivarne una clausola generale per disattendere il diritto europeo in altre materie.

Passaggio della fonte: Punti 58 e 60; dispositivo; Corte costituzionale 115/2018, Considerato in diritto, punto 14.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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