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Massima / sintesi originale
La Consob aveva sanzionato una persona per abuso di informazioni privilegiate e, in aggiunta, per non aver risposto alle domande nell’audizione. La Corte costituzionale (ordinanza 117/2019) chiede se le norme europee sugli abusi di mercato impongano di sanzionare anche chi si rifiuta di rispondere a domande da cui potrebbe emergere la propria responsabilità. La Corte afferma che gli artt. 47 e 48 della Carta tutelano il diritto al silenzio di una persona fisica «accusata» anche nei procedimenti amministrativi che possono portare a sanzioni di natura penale. Le disposizioni della direttiva 2003/6 e del regolamento 596/2014 vanno interpretate nel senso che consentono agli Stati di non sanzionare il rifiuto di rispondere a domande da cui possa emergere la responsabilità per un illecito punito con sanzioni penali. Il diritto non giustifica però qualsiasi mancanza di collaborazione, come il rifiuto di presentarsi o le manovre dilatorie.
Collegamento e impiego in Italia
Per la persona fisica interrogata individuare il possibile uso delle risposte per affermare una responsabilità penale o amministrativa punitiva. Il diritto al silenzio comprende anche informazioni fattuali utilizzabili a sostegno dell'accusa, non soltanto confessioni. In Italia il seguito è Corte costituzionale n. 84/2021 sul TUF.
Presupposti e limiti
Il caso riguarda una persona fisica e non decide in generale tutte le garanzie delle persone giuridiche. Il silenzio protetto non legittima manovre dilatorie o rifiuto di presentarsi. Non equiparare automaticamente alle dichiarazioni autoincriminanti ogni documento o dato preesistente richiesto dall'autorità.
Passaggio della fonte: Punti 40–41; dispositivo; Corte costituzionale 84/2021, Considerato in diritto, punto 3.4.
Collegamenti
Temi e parole chiave: diritto al silenzio · nemo tenetur se detegere · consob · abusi di mercato · art. 47 carta · art. 48 carta · sanzioni di natura penale · doppia pregiudizialità