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Massima / sintesi originale
Un utente austriaco di Facebook, dopo le rivelazioni sulla sorveglianza di massa statunitense, chiede all’autorità irlandese di vietare il trasferimento dei suoi dati negli Stati Uniti; l’autorità si ritiene vincolata dalla decisione 2000/520 della Commissione (Safe Harbour). La Corte afferma che una decisione di adeguatezza della Commissione non impedisce alle autorità di controllo nazionali di esaminare la domanda di una persona che contesti l’adeguatezza della protezione, anche se solo la Corte può dichiararne l’invalidità. Il livello di protezione «adeguato» deve essere sostanzialmente equivalente a quello garantito nell’Unione. Una normativa che consente alle autorità pubbliche di accedere in modo generalizzato al contenuto delle comunicazioni pregiudica il contenuto essenziale del diritto alla vita privata. L’assenza di rimedi per accedere ai propri dati o ottenerne la rettifica lede il contenuto essenziale della tutela giurisdizionale. La decisione è invalida.
Collegamento e impiego in Italia
Distinguere esame del reclamo da parte dell'autorità di controllo e competenza a dichiarare invalido l'atto europeo. Il precedente valuta il Safe Harbour del 2000: per un trasferimento attuale occorre individuare separatamente il titolo giuridico, le garanzie e il quadro normativo applicabile, senza trattare questa sentenza come un giudizio sulle decisioni successive.
Presupposti e limiti
La sentenza invalida il Safe Harbour del 2000 e non giudica automaticamente le decisioni successive o ogni trasferimento verso gli Stati Uniti. Un'autorità nazionale può esaminare il reclamo, ma non dichiarare invalida da sé una decisione della Commissione. La base giuridica di un trasferimento attuale deve essere verificata separatamente.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: trasferimento di dati · safe harbour · approdo sicuro · decisione di adeguatezza · protezione dei dati personali · art. 7 carta · art. 8 carta · art. 47 carta · sorveglianza di massa