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Massima / sintesi originale
Una dipendente di un’autorità sanitaria pubblica britannica viene licenziata al compimento dei 62 anni, mentre per gli uomini il limite era 65. La Corte ritiene la politica di pensionamento discriminatoria ai sensi della direttiva 76/207. Precisa poi che, secondo l’art. 189 CEE, la direttiva vincola lo Stato destinatario: può quindi essere fatta valere nei confronti dello Stato, in qualunque veste agisca, anche come datore di lavoro, ma non può di per sé creare obblighi a carico di un privato. La distinzione tra datore pubblico e privato non è arbitraria, perché dipende dalla mancata attuazione imputabile allo Stato.
Collegamento e impiego in Italia
Verificare termine di recepimento, precisione e incondizionatezza della disposizione, oltre alla qualità della controparte. Nel giudizio italiano la nozione europea di Stato va accertata concretamente: non coincide soltanto con l'amministrazione centrale e non si ricava automaticamente dalla semplice denominazione dell'ente.
Presupposti e limiti
Non va citata per sostenere l’effetto diretto della direttiva contro un altro privato: la Corte lo esclude, e lo conferma Faccini Dori (C-91/92). Vanno tenute distinte le ipotesi in cui un principio generale o un diritto della Carta, espresso dalla direttiva, opera anche tra privati (Mangold, Kücükdeveci, Egenberger): lì l’effetto deriva dal principio, non dalla direttiva.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: effetto diretto verticale · direttive · stato datore di lavoro · parità di trattamento · età pensionabile · art. 189 cee