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Massima / sintesi originale
L'art. 12, par. 1, lettera e), della direttiva 2011/98 osta all'esclusione, dagli assegni di natalità e maternità allora esaminati, dei cittadini di paesi terzi appartenenti alle categorie dell'art. 3, par. 1, lettere b) e c). Le prestazioni rientrano nella sicurezza sociale considerata dal regolamento 883/2004 e l'Italia non aveva esercitato la pertinente deroga. Il successivo giudizio costituzionale italiano è distinto dalla risposta interpretativa europea.
Collegamento e impiego in Italia
Identificare le categorie dell'art. 3, par. 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 considerate dal dispositivo, la natura previdenziale della prestazione e le condizioni di una eventuale deroga. Per gli assegni allora esaminati il seguito italiano è Corte costituzionale n. 54/2022. Per domande attuali controllare separatamente disciplina applicabile nel tempo e requisiti della specifica prestazione.
Presupposti e limiti
Non riguarda indiscriminatamente ogni straniero o ogni beneficio sociale. La scheda descrive le prestazioni e la direttiva esaminate nel 2021; non certifica le condizioni attuali di accesso agli assegni né il regime applicabile a nuove domande. Le deroghe devono essere valutate nei limiti e nell'ambito temporale della fonte pertinente.
Passaggio della fonte: Dispositivo; Corte costituzionale 54/2022, Considerato in diritto, punto 9.3 e dispositivo.
Collegamenti
Temi e parole chiave: parità di trattamento · permesso unico · assegno di natalità · assegno di maternità · prestazioni familiari · direttiva 2011/98 · regolamento 883/2004 · art. 34 carta