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Massima / sintesi originale
Due candidate escluse da un impiego in un carcere per ragioni di sesso ottengono dal giudice tedesco solo il rimborso delle spese di candidatura. Il giudice chiede se la direttiva 76/207 imponga l’assunzione o un risarcimento effettivo. La Corte esclude l’obbligo di assunzione, ma afferma che lo Stato deve scegliere una sanzione idonea a garantire una tutela effettiva e dissuasiva: un risarcimento meramente simbolico non basta. Soprattutto, precisa che l’obbligo degli Stati di conseguire il risultato voluto dalla direttiva e il dovere di leale collaborazione valgono per tutti i loro organi, compresi i giudici. Nell’applicare il diritto nazionale, in particolare la legge di attuazione, il giudice deve interpretarlo alla luce della lettera e dello scopo della direttiva.
Collegamento e impiego in Italia
Cercare, nei margini interpretativi offerti dalla disciplina interna applicabile, una lettura coerente con testo e finalità della direttiva. Nel giudizio italiano occorre spiegare quale norma nazionale si propone di interpretare e perché quella lettura è consentita: l'interpretazione conforme è uno strumento distinto dall'effetto diretto.
Presupposti e limiti
L’interpretazione conforme non autorizza un’interpretazione contra legem né l’applicazione di sanzioni penali più severe sulla base della sola direttiva. Non va confusa con l’effetto diretto: qui il giudice applica la norma interna, letta alla luce della direttiva. Non impone al datore di lavoro di assumere la candidata discriminata.
Passaggio della fonte: Punto 26; dispositivo, punti 1–3.
Collegamenti
Temi e parole chiave: CEDU come norma interposta (art. 117 Cost.) · direttive · leale collaborazione · parità di trattamento · sanzione effettiva · risarcimento · direttiva 76/207