CGUE, Grande Sezione, 24 luglio 2023, C-107/23 PPU, Lin — Prescrizione rumena: determinatezza della legge e specifico standard nazionale di lex mitior

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-107/23 PPU; ECLI:EU:C:2023:606

Massima / sintesi originale

La Corte costituzionale rumena aveva dichiarato incostituzionale, per difetto di prevedibilità, la norma sugli atti interruttivi della prescrizione penale; ne derivavano l’estinzione di molti procedimenti, anche per frodi gravi all’IVA, e la riapertura di condanne definitive per effetto della lex mitior. La Corte di giustizia distingue. I giudici non sono tenuti a disapplicare le sentenze costituzionali che hanno invalidato la norma per violazione della legalità nei suoi requisiti di prevedibilità e determinatezza, anche se ne deriva la prescrizione di molti reati. Sono invece tenuti a disapplicare uno standard nazionale fondato sulla lex mitior, che consentirebbe di rimettere in discussione, anche contro sentenze definitive, l’interruzione della prescrizione avvenuta con atti anteriori alla dichiarazione di invalidità. Quello standard compromette il primato e l’effettività dell’art. 325 TFUE più di quanto la legalità richieda.

Collegamento e impiego in Italia

Distinguere la prevedibilità e determinatezza della legge penale dallo specifico standard nazionale rumeno di lex mitior che rimetteva in discussione interruzioni anteriori della prescrizione. Il primo profilo e il secondo ricevono risposte diverse. Il confronto con M.A.S. e con la sentenza italiana n. 115/2018 è editoriale e non equivale a una conferma della disciplina italiana da parte di Lin.

Presupposti e limiti

La Corte non nega in generale la lex mitior e non decide sull'art. 2 del codice penale italiano. Distingue lo specifico standard rumeno di retroazione dalla prevedibilità e determinatezza della legge penale. Non è un obbligo generale di disapplicare ogni decisione costituzionale. Lin è un nome fittizio attribuito alla causa.

Passaggio della fonte: Punti 119 e 124; dispositivo, punti 1–2.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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