Versione beta
Massima / sintesi originale
Un amministratore è imputato davanti al Tribunale di Varese per omesso versamento dell’IVA dichiarata. Dopo il d.lgs. 158/2015, il reato richiedeva un importo superiore a 250 000 euro, mentre per l’omesso versamento delle ritenute la soglia era di 150 000 euro. Il giudice chiede se soglie così elevate siano compatibili con l’obbligo di sanzioni effettive. La Corte risponde che la direttiva IVA, l’art. 4, par. 3, TUE e l’art. 325, par. 1, TFUE non ostano a una normativa che prevede la sanzione penale solo oltre la soglia di 250 000 euro. Sotto tale soglia restano sanzioni amministrative, che possono essere effettive e dissuasive. La previsione di una soglia diversa per le ritenute non viola il principio di equivalenza, perché si tratta di illeciti non comparabili. L’omesso versamento dell’IVA dichiarata non è una frode grave ai sensi della Convenzione PIF.
Collegamento e impiego in Italia
Distinguere l'omesso versamento di IVA dichiarata in modo completo e corretto dalle condotte fraudolente. La soglia penale va letta con il sistema complessivo delle sanzioni amministrative effettive e dissuasive. Il confronto tra IVA e ritenute richiede il controllo di comparabilità, non la sola differenza numerica delle soglie.
Presupposti e limiti
La valutazione concerne le soglie e il sistema sanzionatorio allora esaminati, non qualsiasi soglia futura. La fattispecie di IVA dichiarata correttamente e non versata va distinta dalle frodi; non ne segue che tutte le attività illegali diverse dalla frode siano estranee all'art. 325 TFUE. Per una difesa attuale controllare le norme applicabili nel tempo.
Passaggio della fonte: Punti 37 e 45; dispositivo.
Collegamenti
Temi e parole chiave: omesso versamento iva · soglia di punibilità · reati tributari · art. 325 tfue · principio di equivalenza · sanzioni amministrative · direttiva iva · d.lgs. 74/2000