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Massima / sintesi originale
Una giudice di pace chiede al Giudice di pace di Bologna di condannare lo Stato al pagamento dell’indennità per le ferie estive non retribuite, come accade per i magistrati professionali. La Corte (Seconda Sezione) dichiara anzitutto che il giudice di pace è una «giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE e può rinviare alla Corte. Nel merito afferma che il giudice di pace che svolge prestazioni reali ed effettive, non puramente marginali, e percepisce indennità aventi carattere remunerativo può rientrare nella nozione di «lavoratore». In tal caso ha diritto alle ferie annuali retribuite garantite dall’art. 7 della direttiva 2003/88 e dall’art. 31, par. 2, della Carta. Spetta al giudice nazionale verificarlo. La differenza di trattamento rispetto ai magistrati professionali va inoltre esaminata alla luce della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Collegamento e impiego in Italia
Verificare attività reali ed effettive, remunerazione e condizioni proprie della nozione europea di lavoratore. Il confronto con i magistrati ordinari richiede comparabilità delle situazioni ed esame delle ragioni oggettive della differenza. Le trenta giornate previste per i magistrati ordinari non spettano automaticamente a ogni giudice onorario.
Presupposti e limiti
Non riconosce automaticamente a tutti i giudici di pace la qualità di lavoratore, la stabilizzazione o la completa equiparazione ai magistrati ordinari. Condizioni di lavoro, comparabilità e ragioni oggettive devono essere accertate; le differenze nel reclutamento non sono un'esenzione generale da ogni tutela europea.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: giudice di pace · magistratura onoraria · nozione di lavoratore · ferie retribuite · art. 31 carta · direttiva 2003/88 · lavoro a tempo determinato · art. 267 tfue