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Massima / sintesi originale
Due cittadini algerini, controllati in prossimità della frontiera belga, contestano la normativa francese sui controlli di identità; la Cour de cassation chiede se la «questione prioritaria di costituzionalità» francese, che impone di sottoporre prima al Conseil constitutionnel i dubbi di costituzionalità, sia compatibile con l’art. 267 TFUE. La Corte afferma che il giudice nazionale deve restare libero di sollevare il rinvio pregiudiziale in ogni fase del procedimento, anche dopo il giudizio incidentale di costituzionalità. Deve poter adottare misure provvisorie a tutela dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione e disapplicare, al termine del procedimento, la norma interna contraria. Un meccanismo nazionale che lo impedisca è incompatibile. Nel merito, il Trattato osta a controlli di frontiera mascherati nelle zone interne, se non sono inquadrati da regole che ne evitino l’effetto equivalente.
Collegamento e impiego in Italia
Nel coordinamento italiano tra questione costituzionale e questione europea devono restare disponibili il rinvio alla Corte di giustizia nella fase opportuna, la tutela provvisoria e la disapplicazione finale quando dovuta. La pronuncia non prescrive una sequenza unica per tutte le controversie: verifica se la priorità costituzionale conservi concretamente tali possibilità.
Presupposti e limiti
Non vieta i giudizi di costituzionalità incidentali né la loro priorità: li ammette con le garanzie indicate. Non impone al giudice di rinviare sempre alla Corte di giustizia, ma ne tutela la facoltà. La parte sui controlli di identità riguarda le norme Schengen e va citata solo in quella materia.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: rinvio pregiudiziale · questione prioritaria di costituzionalità · doppia pregiudizialità · art. 267 tfue · misure provvisorie · CEDU come norma interposta (art. 117 Cost.) · controlli di frontiera · schengen