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Massima / sintesi originale
Una lavoratrice tedesca licenziata contesta il calcolo del preavviso, che per legge non teneva conto dei periodi di lavoro prestati prima dei 25 anni. La Corte richiama il principio generale di non discriminazione in base all’età, espresso dalla direttiva 2000/78 e ora dall’art. 21 della Carta, che dopo il Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. La norma tedesca crea una disparità non giustificata. Spetta al giudice nazionale, anche in una controversia tra privati, assicurare la tutela derivante da quel principio, disapplicando se necessario la norma interna contraria. Non è tenuto a sollevare prima il rinvio pregiudiziale, che resta una facoltà o un obbligo secondo l’art. 267 TFUE, e non deve attendere una pronuncia della propria corte costituzionale.
Collegamento e impiego in Italia
Nella controversia di lavoro verificare l'ambito del diritto dell'Unione e il divieto di discriminazione per età, oltre all'eventuale giustificazione. La disapplicazione tra privati è fondata sul principio di non discriminazione espresso dalla direttiva, non su un generale effetto orizzontale delle direttive. Il rinvio conserva il regime dell'art. 267 TFUE.
Presupposti e limiti
La direttiva non acquista un generale effetto orizzontale. La sentenza riguarda il principio di non discriminazione per età nel settore europeo considerato; non ogni disposizione della Carta opera tra privati. Il coordinamento costituzionale non può impedire le facoltà e gli obblighi del giudice ai sensi dell'art. 267 TFUE.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: non discriminazione in base all'età · principio generale · art. 21 carta · effetto tra privati · direttiva 2000/78 · preavviso di licenziamento · CEDU come norma interposta (art. 117 Cost.)