CGUE, Grande Sezione, 19 gennaio 2010, causa C-555/07, Kücükdeveci — Il principio di non discriminazione in base all’età opera anche tra privati

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-555/07; ECLI:EU:C:2010:21

Massima / sintesi originale

Una lavoratrice tedesca licenziata contesta il calcolo del preavviso, che per legge non teneva conto dei periodi di lavoro prestati prima dei 25 anni. La Corte richiama il principio generale di non discriminazione in base all’età, espresso dalla direttiva 2000/78 e ora dall’art. 21 della Carta, che dopo il Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. La norma tedesca crea una disparità non giustificata. Spetta al giudice nazionale, anche in una controversia tra privati, assicurare la tutela derivante da quel principio, disapplicando se necessario la norma interna contraria. Non è tenuto a sollevare prima il rinvio pregiudiziale, che resta una facoltà o un obbligo secondo l’art. 267 TFUE, e non deve attendere una pronuncia della propria corte costituzionale.

Collegamento e impiego in Italia

Nella controversia di lavoro verificare l'ambito del diritto dell'Unione e il divieto di discriminazione per età, oltre all'eventuale giustificazione. La disapplicazione tra privati è fondata sul principio di non discriminazione espresso dalla direttiva, non su un generale effetto orizzontale delle direttive. Il rinvio conserva il regime dell'art. 267 TFUE.

Presupposti e limiti

La direttiva non acquista un generale effetto orizzontale. La sentenza riguarda il principio di non discriminazione per età nel settore europeo considerato; non ogni disposizione della Carta opera tra privati. Il coordinamento costituzionale non può impedire le facoltà e gli obblighi del giudice ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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