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Massima / sintesi originale
Un giudice rumeno si chiede se possa applicare la giurisprudenza della Corte di giustizia sull’indipendenza dei giudici quando la Corte costituzionale rumena ha dichiarato che i giudici comuni non possono disapplicare norme nazionali ritenute contrarie al diritto dell’Unione; in Romania il mancato rispetto delle decisioni costituzionali è anche illecito disciplinare. La Corte afferma che il primato impone al giudice nazionale di disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi norma o prassi nazionale contraria a una disposizione dell’Unione dotata di effetto diretto. Ciò vale anche quando l’ostacolo deriva da una decisione della Corte costituzionale. L’art. 4, par. 2, TUE, sul rispetto dell’identità nazionale, non autorizza una corte costituzionale a disapplicare il diritto dell’Unione o a negarne il primato. Lo Stato non può neppure esporre a sanzioni disciplinari il giudice che applica il diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte.
Collegamento e impiego in Italia
Verificare se un vincolo derivante dalla giurisprudenza costituzionale impedisca l'esame della compatibilità europea o esponga il giudice a sanzioni per applicare il diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte. Il confronto con il sistema italiano richiede di distinguere il caso rumeno dal coordinamento tra giudizio costituzionale, rinvio e norme europee dotate di effetto diretto.
Presupposti e limiti
La pronuncia non nega ogni vincolo delle decisioni costituzionali e non costituisce un invito generale a ignorare la Consulta italiana. Esamina gli ostacoli al rispetto del diritto europeo nel contesto rumeno. L'art. 19 TUE non presuppone necessariamente una situazione di attuazione del diritto europeo ai sensi dell'art. 51 della Carta.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: primato · corte costituzionale · identità nazionale · art. 4 par. 2 tue · indipendenza dei giudici · stato di diritto · CEDU come norma interposta (art. 117 Cost.) · responsabilità disciplinare