CGUE, 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder — Il primo riconoscimento dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa 29/69; ECLI:EU:C:1969:57

Massima / sintesi originale

Un beneficiario di assistenza sociale in Germania contesta che, per acquistare burro a prezzo ridotto nell’ambito di un programma comunitario, dovesse esibire un buono con il proprio nome, ritenendolo umiliante e lesivo della sua dignità. La Corte interpreta la decisione della Commissione confrontando le versioni linguistiche. Conclude che essa richiede soltanto che il beneficiario sia individuato, non necessariamente con il nome, e che ogni Stato può scegliere fra vari metodi. Così interpretata, la disposizione non presenta elementi che possano pregiudicare i diritti fondamentali della persona, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce l’osservanza.

Collegamento e impiego in Italia

Prima di prospettare l'invalidità di un atto europeo verificare se il suo testo, anche nel confronto tra versioni linguistiche, consenta una lettura compatibile con i diritti fondamentali. Stauder è un precedente storico sul metodo interpretativo e sui principi generali; non una pronuncia sul successivo GDPR.

Presupposti e limiti

La Corte non dichiara invalido l'atto e non redige un catalogo dei diritti. Non si tratta di una decisione sull'attuale disciplina privacy. Per una controversia odierna il parametro pertinente va individuato separatamente, conservando il valore metodologico del precedente.

Passaggio della fonte: Punto 7; dispositivo.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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