CGUE, 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU, El Dridi — La direttiva rimpatri osta alla reclusione per la sola inottemperanza all’ordine di allontanamento

Versione beta

Torna all’indice SCHUMAN

CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-61/11 PPU; ECLI:EU:C:2011:268

Massima / sintesi originale

Un cittadino algerino, irregolare in Italia, era stato condannato a un anno di reclusione dal Tribunale di Trento per non aver rispettato l’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998). La Corte d’appello chiede se ciò sia compatibile con la direttiva 2008/115. La Corte (Prima Sezione) afferma che la direttiva disciplina una procedura graduale: si privilegia la partenza volontaria e il trattenimento è misura estrema, limitato e proporzionato. Una pena detentiva irrogata per la sola inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio rischia di compromettere l’obiettivo della direttiva, cioè il rimpatrio efficace nel rispetto dei diritti fondamentali, ritardandolo. La direttiva, in particolare gli artt. 15 e 16, osta a una simile normativa. Il giudice deve disapplicare la norma contraria, tenendo conto del principio di retroattività della pena più mite.

Collegamento e impiego in Italia

Individuare la fase della procedura di rimpatrio e il fondamento della pena detentiva: il caso riguarda la sola permanenza irregolare dopo l'ordine di allontanamento, nel quadro esaminato dalla Corte. Gli artt. 15 e 16 della direttiva sono ritenuti sufficientemente precisi e incondizionati e il giudice deve disapplicare la disposizione penale incompatibile, tenendo conto della pena più mite.

Presupposti e limiti

La decisione riguarda la specifica pena per la sola permanenza dopo l'ordine di allontanamento. Non vieta in generale ogni sanzione penale in materia di immigrazione e non attribuisce un diritto generale al soggiorno. Altre condotte e altre fasi della procedura richiedono un esame autonomo, rispettoso della direttiva.

Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

Consulta la fonte istituzionale