CGUE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, causa C-524/15, Menci — Ne bis in idem e doppio binario IVA: il cumulo è ammesso se proporzionato

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-524/15; ECLI:EU:C:2018:197

Massima / sintesi originale

Il cumulo di un procedimento penale per omesso versamento IVA con una precedente sanzione amministrativa definitiva di natura penale limita l'art. 50 della Carta. Può essere giustificato soltanto da una disciplina con scopi complementari d'interesse generale, regole prevedibili, coordinamento dei procedimenti e severità complessiva limitata allo stretto necessario. Spetta al giudice verificare che l'onere concreto non sia eccessivo rispetto alla gravità dell'illecito.

Collegamento e impiego in Italia

Accertare identità dei fatti, definitività della prima decisione e natura penale della sanzione. L'eventuale cumulo richiede finalità complementari d'interesse generale, prevedibilità, coordinamento e proporzionalità complessiva. La verifica concreta dell'onere aggiuntivo spetta al giudice; l'etichetta amministrativa della prima sanzione non è decisiva.

Presupposti e limiti

Non vieta il doppio binario, e non lo legittima incondizionatamente: richiede una verifica concreta di coordinamento e proporzione. Non va confusa con Garlsson e Di Puma, decise lo stesso giorno, dove la Corte arriva a soluzioni diverse in materia di abusi di mercato. Non riguarda le situazioni estranee al diritto dell’Unione, dove valgono l’art. 4 del Protocollo 7 CEDU e la Costituzione.

Passaggio della fonte: Punti 29 e 31; dispositivo, punti 1–2.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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