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Massima / sintesi originale
Il giudice nazionale, nell'ambito della propria competenza, deve garantire la piena efficacia delle disposizioni comunitarie direttamente applicabili, non applicando le norme interne incompatibili, anteriori o successive. Non deve attendere che il legislatore o la Corte costituzionale rimuovano la legge. La decisione stabilisce il compito del giudice nel caso concreto, non l'annullamento della disposizione nazionale.
Collegamento e impiego in Italia
Verificare che la controversia ricada nel diritto dell'Unione e che la disposizione invocata abbia effetto diretto nella relazione dedotta. Il giudice italiano deve assicurarne l'efficacia senza attendere la rimozione della legge incompatibile. Un eventuale giudizio costituzionale non può impedirgli l'accesso al rinvio pregiudiziale o la tutela richiesta dal diritto dell'Unione.
Presupposti e limiti
Il solo contrasto con la CEDU non attiva questo meccanismo: per l'Italia occorre distinguere interpretazione conforme e controllo ex art. 117 Cost. Anche nel diritto dell'Unione il primato, da solo, non attribuisce effetto diretto a qualsiasi disposizione. Distinguere inoltre la disapplicazione della legge nazionale dal giudizio di validità di un atto europeo.
Passaggio della fonte: Punti 21 e 24; dispositivo.
Collegamenti
Temi e parole chiave: CEDU come norma interposta (art. 117 Cost.) · primato · applicabilità diretta · giudice nazionale · legge successiva · granital · doppia pregiudizialità · controlli veterinari