CGUE, 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame — La tutela cautelare contro la legge nazionale contraria al diritto comunitario

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-213/89; ECLI:EU:C:1990:257

Massima / sintesi originale

Armatori spagnoli contestano il Merchant Shipping Act britannico che subordinava l’iscrizione dei pescherecci a requisiti di nazionalità; la House of Lords osserva che il diritto inglese non consentiva di sospendere una legge in via cautelare. Riprendendo Simmenthal, la Corte afferma che spetta ai giudici nazionali, secondo il principio di leale collaborazione, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario. È incompatibile con questa esigenza qualsiasi norma o prassi che impedisca al giudice di fare quanto necessario per eliminare le disposizioni interne di ostacolo alla piena efficacia del diritto comunitario. La piena efficacia sarebbe ridotta se una regola nazionale potesse impedire al giudice di concedere provvedimenti provvisori per garantire l’efficacia della futura decisione. Il giudice deve quindi disapplicare la regola che, sola, gli preclude la misura cautelare.

Collegamento e impiego in Italia

Indicare il diritto europeo da tutelare, i presupposti concreti della cautela e la specifica regola nazionale che ne costituirebbe l'unico ostacolo. Nel processo italiano la pronuncia sostiene la richiesta di una tutela provvisoria effettiva, senza sostituire l'accertamento dei relativi presupposti.

Presupposti e limiti

La sentenza rimuove la regola nazionale che costituisce l'unico ostacolo alla tutela provvisoria dovuta, non concede una cautela automatica. Devono ricorrerne i presupposti concreti. Il caso non decide le diverse condizioni della sospensione di un atto europeo contestato nella sua validità.

Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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