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Massima / sintesi originale
I diritti fondamentali appartengono ai principi generali tutelati dalla Corte, che trae indicazioni dalle tradizioni costituzionali comuni e dai trattati internazionali sui diritti umani cui gli Stati hanno cooperato o aderito. Proprietà e attività economica possono subire limiti giustificati da obiettivi di interesse generale, purché non ne sia lesa la sostanza; la tutela non si estende a semplici possibilità commerciali aleatorie. Nel caso Nold il ricorso è respinto.
Collegamento e impiego in Italia
La tutela europea dei diritti fondamentali si ricostruisce anche attraverso tradizioni costituzionali comuni e strumenti internazionali sui diritti umani. Per proprietà e attività economica verificare finalità d'interesse generale e rispetto della sostanza del diritto. Il parallelo con la funzione sociale nel diritto italiano è un collegamento editoriale, non una decisione della Corte sulle norme costituzionali italiane.
Presupposti e limiti
Il ricorso è respinto: distinguere il principio dall'esito della lite. La sentenza è anteriore alla Carta e valorizza in termini generali i trattati sui diritti umani. Non presenta la proprietà o l'attività economica come garanzie assolute né tutela ogni interesse commerciale dell'impresa.
Passaggio della fonte: Punti 13–14; dispositivo.
Collegamenti
Temi e parole chiave: diritti fondamentali · principi generali · tradizioni costituzionali comuni · CEDU come norma interposta (art. 117 Cost.) · diritto di proprietà · libertà di iniziativa economica · funzione sociale · contenuto essenziale