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Massima / sintesi originale
L'obbligo di sanzionare gli abusi di mercato non impedisce alla disciplina nazionale di precludere il procedimento amministrativo punitivo dopo un'assoluzione penale definitiva che abbia ritenuto non provati gli stessi fatti. La Corte valorizza il giudicato e il ne bis in idem: l'effettività della direttiva non impone di punire fatti non dimostrati. La risposta riguarda la precisa situazione esaminata e non ogni possibile ragione di assoluzione.
Collegamento e impiego in Italia
Individuare il preciso accertamento contenuto nell'assoluzione definitiva: il caso concerne fatti di abuso di informazioni privilegiate ritenuti non provati e coincidenti con quelli del procedimento Consob. La direttiva non impone di proseguire tale procedimento per ragioni di effettività. Non equiparare automaticamente tutte le formule e le ragioni di assoluzione.
Presupposti e limiti
Non limitare il caso alla sola affermazione astratta che il fatto materialmente non esiste: il dispositivo parla di fatti non provati. Non estenderlo indistintamente a qualsiasi assoluzione o a fatti diversi. La formula della risposta non autorizza a eludere la protezione dell'art. 50 della Carta nella situazione concretamente esaminata.
Passaggio della fonte: Punti 39 e 42; dispositivo.
Collegamenti
Temi e parole chiave: ne bis in idem · art. 50 carta · abuso di informazioni privilegiate · consob · giudicato penale assolutorio · insussistenza del fatto · direttiva 2003/6 · effettività delle sanzioni