CGUE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate — Limite al doppio binario quando la condanna definitiva reprime già adeguatamente l’illecito

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-537/16; ECLI:EU:C:2018:193

Massima / sintesi originale

Il sig. Ricucci, già condannato in via definitiva per manipolazione del mercato con pena poi estinta per indulto, era stato sanzionato dalla Consob con una sanzione pecuniaria di natura penale per gli stessi fatti. La Corte di cassazione chiede se il procedimento amministrativo possa proseguire. La Corte ribadisce le condizioni di Menci per giustificare il cumulo e conclude che l’art. 50 della Carta osta a proseguire il procedimento sanzionatorio amministrativo quando la condanna penale definitiva, tenuto conto del danno causato, è già idonea a reprimere l’illecito in modo efficace, proporzionato e dissuasivo. Il cumulo eccederebbe quanto strettamente necessario. Il ne bis in idem dell’art. 50 conferisce ai singoli un diritto direttamente applicabile.

Collegamento e impiego in Italia

Verificare che la condanna definitiva riguardi gli stessi fatti e sia già idonea a reprimere l'illecito in modo efficace, proporzionato e dissuasivo. In questa situazione l'ulteriore procedimento per sanzione amministrativa di natura penale eccede il necessario. L'art. 50 della Carta conferisce un diritto direttamente applicabile; l'indulto non elimina la tutela del giudicato penale.

Presupposti e limiti

Non afferma che ogni sanzione Consob sia preclusa dopo il processo penale: occorre che la condanna penale già reprima efficacemente l’illecito. La circostanza che la pena sia stata estinta per indulto non ne elimina l’idoneità repressiva, secondo la Corte. Va distinta da Di Puma, che riguarda l’assoluzione penale, e da Menci, in cui il cumulo era ritenuto giustificabile.

Passaggio della fonte: Punto 62; dispositivo, punti 1–2.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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