CGUE, Grande Sezione, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland — Invalida la direttiva sulla conservazione dei dati di traffico

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Cause riunite C-293/12 e C-594/12; ECLI:EU:C:2014:238

Massima / sintesi originale

Un’associazione irlandese e oltre undicimila ricorrenti austriaci contestano la direttiva 2006/24, che imponeva ai fornitori di comunicazioni di conservare per un periodo da sei mesi a due anni i dati di traffico e di ubicazione di tutti gli utenti. La Corte riconosce un obiettivo di interesse generale, la lotta alla criminalità grave, e ritiene che il contenuto essenziale dei diritti non sia leso, perché non si conservano i contenuti delle comunicazioni. Ma l’ingerenza nei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati (artt. 7 e 8 della Carta) è vasta e particolarmente grave. La direttiva non la limita allo stretto necessario: riguarda indistintamente tutte le persone e tutti i mezzi di comunicazione e non fissa criteri obiettivi per l’accesso delle autorità né un controllo preventivo indipendente. Non prevede durate commisurate né garanzie sufficienti contro gli abusi. La direttiva è invalida.

Collegamento e impiego in Italia

Ricostruire quali dati siano conservati, per quanto tempo, con quali condizioni d'accesso e garanzie. La sentenza invalida la direttiva 2006/24 per sproporzione dell'ingerenza. Nel contenzioso italiano è un fondamento metodologico; la disciplina nazionale e la successiva giurisprudenza devono essere esaminate separatamente.

Presupposti e limiti

Non vieta ogni conservazione dei dati: dichiara invalida una disciplina generalizzata e priva di garanzie. Non incide direttamente sulle normative nazionali, che vanno valutate alla luce della giurisprudenza successiva. Riguarda i dati di traffico e di ubicazione, non i contenuti delle comunicazioni.

Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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