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Massima / sintesi originale
Un’associazione irlandese e oltre undicimila ricorrenti austriaci contestano la direttiva 2006/24, che imponeva ai fornitori di comunicazioni di conservare per un periodo da sei mesi a due anni i dati di traffico e di ubicazione di tutti gli utenti. La Corte riconosce un obiettivo di interesse generale, la lotta alla criminalità grave, e ritiene che il contenuto essenziale dei diritti non sia leso, perché non si conservano i contenuti delle comunicazioni. Ma l’ingerenza nei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati (artt. 7 e 8 della Carta) è vasta e particolarmente grave. La direttiva non la limita allo stretto necessario: riguarda indistintamente tutte le persone e tutti i mezzi di comunicazione e non fissa criteri obiettivi per l’accesso delle autorità né un controllo preventivo indipendente. Non prevede durate commisurate né garanzie sufficienti contro gli abusi. La direttiva è invalida.
Collegamento e impiego in Italia
Ricostruire quali dati siano conservati, per quanto tempo, con quali condizioni d'accesso e garanzie. La sentenza invalida la direttiva 2006/24 per sproporzione dell'ingerenza. Nel contenzioso italiano è un fondamento metodologico; la disciplina nazionale e la successiva giurisprudenza devono essere esaminate separatamente.
Presupposti e limiti
Non vieta ogni conservazione dei dati: dichiara invalida una disciplina generalizzata e priva di garanzie. Non incide direttamente sulle normative nazionali, che vanno valutate alla luce della giurisprudenza successiva. Riguarda i dati di traffico e di ubicazione, non i contenuti delle comunicazioni.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: conservazione dei dati · data retention · vita privata · protezione dei dati personali · art. 7 carta · art. 8 carta · proporzionalità · direttiva 2006/24 · tabulati