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Massima / sintesi originale
La Corte distingue le cure e il proseguimento della detenzione, per cui non ravvisa violazione dell’art. 3, dal mantenimento del regime 41-bis nonostante il deterioramento cognitivo, per cui accerta la violazione. Le doglianze per il periodo successivo al 24 maggio 2023 sono irricevibili.
Collegamento e impiego in Italia
Valutare separatamente adeguatezza delle cure, compatibilità della detenzione e necessità delle singole restrizioni del regime speciale.
Presupposti e limiti
Non è una pronuncia che impone in generale la liberazione dei detenuti anziani o dichiara illegittimo ogni regime 41-bis.
Passaggio della fonte: Oggetto della causa o fatti; valutazione della Corte; dispositivo; tabella allegata ove presente
Collegamenti
Temi e parole chiave: art. 3 cedu · salute in detenzione · salute mentale · proporzionalità