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Massima / sintesi originale
L’applicazione dell’art. 1, comma 777, della legge n. 296/2006 al calcolo della pensione derivante da contributi versati in Svizzera viola, nelle circostanze del caso Ragagnin, l’art. 1 del Protocollo n. 1. La Corte richiama Stefanetti e altri e respinge la richiesta di cancellazione fondata sulla dichiarazione unilaterale del Governo.
Collegamento e impiego in Italia
Ricostruire il trasferimento dei contributi, la retribuzione utilizzata dall’INPS e l’effetto concreto del ricalcolo legislativo sulla pensione; confrontare fatti e periodo con la linea Stefanetti.
Presupposti e limiti
Non generalizzare a qualsiasi riduzione pensionistica. L’erede prosegue la posizione del ricorrente: la Corte non accerta una distinta violazione relativa alla pensione di reversibilità della moglie.
Passaggio della fonte: Oggetto della causa; locus standi; esame dell’art. 1 del Protocollo n. 1; applicazione dell’art. 41; dispositivo
Collegamenti
Temi e parole chiave: Proprietà (art. 1 Prot. 1) · tutela della proprietà · proporzionalità · Dichiarazioni unilaterali e cancellazione dal ruolo