Corte EDU, Ragagnin c. Italia, sentenza 20 giugno 2024 — Pensioni svizzere e ricalcolo retroattivo dei contributi trasferiti

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CEDU · pronuncia · CEDU 58436/19

Massima / sintesi originale

L’applicazione dell’art. 1, comma 777, della legge n. 296/2006 al calcolo della pensione derivante da contributi versati in Svizzera viola, nelle circostanze del caso Ragagnin, l’art. 1 del Protocollo n. 1. La Corte richiama Stefanetti e altri e respinge la richiesta di cancellazione fondata sulla dichiarazione unilaterale del Governo.

Collegamento e impiego in Italia

Ricostruire il trasferimento dei contributi, la retribuzione utilizzata dall’INPS e l’effetto concreto del ricalcolo legislativo sulla pensione; confrontare fatti e periodo con la linea Stefanetti.

Presupposti e limiti

Non generalizzare a qualsiasi riduzione pensionistica. L’erede prosegue la posizione del ricorrente: la Corte non accerta una distinta violazione relativa alla pensione di reversibilità della moglie.

Passaggio della fonte: Oggetto della causa; locus standi; esame dell’art. 1 del Protocollo n. 1; applicazione dell’art. 41; dispositivo

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-27

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