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Massima / sintesi originale
La detenzione del ricorrente con disturbo psichiatrico viola l’art. 3 dal 4 luglio 2019 al 3 settembre 2020; per il periodo successivo la Corte non ravvisa violazione. La doglianza sull’art. 5 § 1 è irricevibile.
Collegamento e impiego in Italia
Confrontare condizioni cliniche, rischio suicidario, trattamenti e cambiamenti del regime di cura nei diversi intervalli temporali.
Presupposti e limiti
Mantenere l’anonimizzazione A.Z. Non estendere l’esito favorevole al periodo successivo né convertire l’irricevibilità dell’art. 5 in un suo accertamento di merito.
Passaggio della fonte: L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE; valutazione per periodi; dispositivo
Collegamenti
Temi e parole chiave: art. 3 cedu · salute mentale · salute in detenzione