CGUE, Grande Sezione, 25 giugno 2024, causa C-626/22, C.Z. e altri (Ilva) — Emissioni industriali, ambiente e salute: la valutazione sanitaria è parte dell’autorizzazione

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-626/22; ECLI:EU:C:2024:542

Massima / sintesi originale

Abitanti di Taranto chiedono al Tribunale di Milano di ordinare la chiusura o la modifica dell’acciaieria ex Ilva, sostenendo che le emissioni ne danneggiano la salute e che le proroghe dei termini per adeguarsi alle prescrizioni ambientali sono illegittime. La Corte, leggendo la direttiva 2010/75 alla luce dell’art. 191 TFUE e degli artt. 35 e 37 della Carta, afferma che gli Stati devono prevedere una previa valutazione degli effetti sia sull’ambiente sia sulla salute umana come atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione. L’autorità competente deve considerare tutte le sostanze nocive scientificamente note che l’impianto può emettere, anche se non valutate inizialmente. La direttiva osta a una normativa che consente ripetute proroghe del termine per adeguarsi alle prescrizioni nonostante pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e la salute. In presenza di tali pericoli l’esercizio deve essere sospeso.

Collegamento e impiego in Italia

Distinguere tre obblighi: valutazione preventiva ambiente-salute interna all'autorizzazione, considerazione delle emissioni nocive scientificamente note e conseguenze di pericoli gravi e rilevanti. L'ultimo profilo può richiedere la sospensione dell'esercizio; non è una condizione necessaria perché sorgano tutti gli altri obblighi di valutazione.

Presupposti e limiti

Non è un ordine diretto della Corte di chiudere lo stabilimento, ma una risposta interpretativa vincolante sui criteri da applicare. La sentenza legge la direttiva alla luce degli artt.35 e 37 della Carta; non decide in generale se ogni loro contenuto sia autonomamente azionabile. La verifica dei pericoli concreti resta alle autorità e al giudice competenti.

Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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