CGUE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain — Il diritto alla deindicizzazione dai motori di ricerca

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-131/12; ECLI:EU:C:2014:317

Massima / sintesi originale

L'indicizzazione e la presentazione di informazioni personali da parte del motore di ricerca costituiscono un trattamento di cui il gestore risponde. Nel quadro della direttiva 95/46, l'attività dello stabilimento europeo che vende pubblicità può fondare l'applicabilità territoriale. Ricorrendone i presupposti, devono essere rimossi dai risultati di una ricerca nominativa i link a informazioni inadeguate, non pertinenti, non più pertinenti o eccessive, anche se lecite sulla pagina originaria. Occorre bilanciare i diritti della persona con l'interesse pubblico alla reperibilità.

Collegamento e impiego in Italia

Individuare la ricerca nominativa, la natura delle informazioni, la loro pertinenza anche attuale e l'interesse pubblico alla reperibilità. La deindicizzazione e la rimozione dalla pagina originaria sono rimedi diversi. Nel giudizio italiano il caso fornisce il criterio di bilanciamento, da coordinare con la disciplina sulla protezione dei dati applicabile alla domanda.

Presupposti e limiti

La deindicizzazione dai risultati nominativi non equivale alla cancellazione dell'articolo originario. Il ruolo pubblico e l'interesse preponderante all'informazione possono incidere sull'esito. La sentenza del 2014 non decide in modo completo tutti i problemi territoriali o tutte le questioni poste dalla successiva disciplina sulla protezione dei dati.

Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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