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Massima / sintesi originale
L'indicizzazione e la presentazione di informazioni personali da parte del motore di ricerca costituiscono un trattamento di cui il gestore risponde. Nel quadro della direttiva 95/46, l'attività dello stabilimento europeo che vende pubblicità può fondare l'applicabilità territoriale. Ricorrendone i presupposti, devono essere rimossi dai risultati di una ricerca nominativa i link a informazioni inadeguate, non pertinenti, non più pertinenti o eccessive, anche se lecite sulla pagina originaria. Occorre bilanciare i diritti della persona con l'interesse pubblico alla reperibilità.
Collegamento e impiego in Italia
Individuare la ricerca nominativa, la natura delle informazioni, la loro pertinenza anche attuale e l'interesse pubblico alla reperibilità. La deindicizzazione e la rimozione dalla pagina originaria sono rimedi diversi. Nel giudizio italiano il caso fornisce il criterio di bilanciamento, da coordinare con la disciplina sulla protezione dei dati applicabile alla domanda.
Presupposti e limiti
La deindicizzazione dai risultati nominativi non equivale alla cancellazione dell'articolo originario. Il ruolo pubblico e l'interesse preponderante all'informazione possono incidere sull'esito. La sentenza del 2014 non decide in modo completo tutti i problemi territoriali o tutte le questioni poste dalla successiva disciplina sulla protezione dei dati.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: diritto all'oblio · deindicizzazione · motori di ricerca · protezione dei dati personali · art. 7 carta · art. 8 carta · direttiva 95/46 · gdpr art. 17