CGUE, Grande Sezione, 8 marzo 2011, causa C-34/09, Ruiz Zambrano — Il godimento reale ed effettivo dei diritti di cittadinanza dell’Unione

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-34/09; ECLI:EU:C:2011:124

Massima / sintesi originale

Un cittadino colombiano, cui il Belgio aveva negato asilo e permesso di soggiorno, vive e lavora a Bruxelles con la moglie; i due figli nati in Belgio hanno la cittadinanza belga e non si sono mai spostati da quello Stato. La Corte afferma che l’art. 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti connessi al loro status. Negare il soggiorno e il permesso di lavoro al genitore cittadino di un paese terzo che si fa carico di figli in tenera età, cittadini dell’Unione, produrrebbe questo effetto: i figli sarebbero costretti a lasciare il territorio dell’Unione per accompagnare i genitori.

Collegamento e impiego in Italia

Accertare cittadinanza europea del minore e dipendenza dal genitore tali che il diniego lo priverebbe del godimento effettivo dei diritti di cittadinanza, costringendolo a lasciare l'Unione. Nel giudizio italiano questa base dell'art. 20 TFUE va distinta dai diversi permessi interni e dalla tutela della vita familiare: non sono titoli automaticamente equivalenti.

Presupposti e limiti

Non attribuisce un diritto generale al ricongiungimento o al soggiorno per il solo legame familiare. Occorre che il diniego comprometta il godimento effettivo dei diritti del cittadino europeo nei termini della sentenza. Il mero desiderio di mantenere l'unità familiare non sostituisce la prova della situazione concreta.

Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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