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Massima / sintesi originale
Un cittadino romeno e un cittadino americano, sposati in Belgio, chiedono il riconoscimento del diritto di soggiorno del coniuge in Romania, che non ammetteva il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La Corte afferma che la nozione di «coniuge» nella direttiva 2004/38 è neutra quanto al sesso. Quando un cittadino dell’Unione ha esercitato la libertà di circolazione soggiornando effettivamente in un altro Stato membro e vi ha sviluppato o consolidato una vita familiare, lo Stato di cittadinanza non può negare il soggiorno al coniuge dello stesso sesso sposato legalmente in quello Stato. Il rifiuto ostacolerebbe la libertà di circolazione (art. 21 TFUE). La deroga per l’ordine pubblico va interpretata restrittivamente: riconoscere il matrimonio ai soli fini del soggiorno derivato non pregiudica l’identità nazionale né l’istituto del matrimonio nel diritto interno.
Collegamento e impiego in Italia
Accertare soggiorno effettivo del cittadino europeo in un altro Stato membro secondo le condizioni della direttiva 2004/38, vita familiare lì sviluppata o consolidata e matrimonio legale nello Stato ospitante. Nel rientro nello Stato di cittadinanza non si può negare il soggiorno derivato per il solo sesso dei coniugi. La scheda non attribuisce effetti diversi al matrimonio.
Presupposti e limiti
Coman tutela il soggiorno derivato nelle condizioni transfrontaliere esaminate. Non impone di introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso né ne determina automaticamente trascrizione ed effetti per ogni finalità interna. Le ulteriori questioni sullo status familiare richiedono fonti e valutazioni distinte.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: libera circolazione · coniuge dello stesso sesso · diritto di soggiorno · direttiva 2004/38 · art. 21 tfue · identità nazionale · ordine pubblico · famiglia