CGUE, 3 settembre 2009, causa C-2/08, Fallimento Olimpiclub — Il giudicato tributario esterno non può impedire l’applicazione del diritto dell’Unione in materia di IVA

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-2/08; ECLI:EU:C:2009:506

Massima / sintesi originale

Nel contenzioso IVA relativo a un'annualità non ancora definita con sentenza definitiva, il diritto dell'Unione osta all'applicazione dell'art. 2909 c.c. che impedisca al giudice di considerare le norme europee sulle pratiche abusive, per effetto di accertamenti vincolanti compiuti in una sentenza su un diverso periodo d'imposta. La Corte conserva il valore del giudicato, ma giudica contrario all'effettività un effetto espansivo che perpetui l'erronea applicazione del diritto europeo per altre annualità.

Collegamento e impiego in Italia

Condizioni: controversia IVA su un'annualità non ancora definitivamente giudicata; accertamento comune tratto dal giudicato su un diverso periodo; impedimento all'applicazione delle regole europee sulle pratiche abusive. Impiego italiano: delimita l'effetto del giudicato tributario esterno. Il confronto con Lucchini è editoriale e segnala soluzioni fondate su problemi diversi, come chiarisce il punto 25.

Presupposti e limiti

Non travolge il giudicato sullo stesso periodo d’imposta, che resta fermo. La soluzione è legata alle circostanze del caso (IVA e pratiche abusive) e all’effetto espansivo del giudicato su periodi diversi. Non va presentata come regola generale di disapplicazione dell’art. 2909 c.c.

Passaggio della fonte: Causa C-2/08; ECLI:EU:C:2009:506. Punti 22-26 (giudicato, autonomia procedurale e distinzione da Lucchini), 29-32 (diverso periodo d'imposta ed effettività); dispositivo unico.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-30

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